Correzione errore materiale per omessa distrazione spese in favore del difensore antistatario (TAR Lazio n. 14399 del 28.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento giurisdizionale che, nel condannare una parte alla rifusione delle spese di lite, abbia omesso di disporne la distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario è suscettibile di correzione secondo il procedimento di cui all’art. 86, co. 1, cod. proc. amm., in quanto l’omissione integra un errore materiale. Il rimedio è individuato, in assenza di un’esplicita disposizione di legge, nel procedimento di correzione degli errori materiali, trattandosi di una discrasia tra la volontà espressa in dispositivo e la statuizione effettivamente adottata.
Il Fatto
La ricorrente, avendo ottenuto l’accoglimento del ricorso volto all’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione in relazione alla domanda di riconoscimento di un titolo di formazione professionale conseguito all’estero, con condanna della resistente alla rifusione delle spese di lite, ha proposto istanza di correzione dell’errore materiale.
La sentenza, pur avendo accolto la domanda e condannato l’amministrazione al pagamento delle spese, aveva omesso di disporne la distrazione in favore del difensore, il quale nel ricorso introduttivo si era dichiarato antistatario. L’istanza è stata depositata in data 10/06/2026 e l’amministrazione non ha manifestato opposizione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale osserva che nel ricorso introduttivo era contenuta l’esplicita richiesta di distrazione delle spese di lite in favore del difensore dichiaratosi antistatario. La sentenza, nel condannare l’amministrazione alla rifusione, non aveva tuttavia provveduto alla distrazione, con conseguente omissione rispetto a quanto richiesto e dovuto.
Richiamando il principio espresso da Cass., sez. II, n. 32640/25, il Collegio rileva che il rimedio esperibile avverso il provvedimento che, nel condannare una parte al pagamento delle spese processuali, abbia omesso di disporne la distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario dev’essere individuato, in assenza di un’esplicita disposizione di legge, nel procedimento di correzione degli errori materiali. Tale rimedio risulta applicabile anche nel processo amministrativo, ai sensi dell’art. 86, co. 1, cod. proc. amm.
L’omissione della distrazione, pur non inficiando la validità della pronuncia, costituisce una discrasia correggibile attraverso il procedimento di correzione, che consente di adeguare il dispositivo alla volontà effettivamente espressa dalla parte e riconosciuta dal giudice. La mancata opposizione dell’amministrazione resistente ha ulteriormente confermato la fondatezza dell’istanza.
Il Tribunale ha pertanto accolto l’istanza, disponendo l’aggiunta, nel dispositivo, dopo le parole “nella misura effettivamente corrisposta”, dell’inciso “da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario”. Ha inoltre ordinato alla Segreteria le annotazioni di cui all’art. 86, co. 3, cod. proc. amm.
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