Sanzione per inottemperanza alla demolizione e diniego di sanatoria (TAR Campania n. 1967 del 27.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di repressione degli abusi edilizi, la presentazione dell’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 non sospende definitivamente gli effetti dell’ingiunzione di demolizione: il sopravvenuto diniego della sanatoria ne determina la riespansione, rendendo doverosa l’adozione dei provvedimenti conseguenti. La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 costituisce effetto automatico dell’inottemperanza all’ordine demolitorio e non richiede un previo atto a contenuto provvedimentale, essendo l’accertamento dell’inottemperanza atto a efficacia meramente dichiarativa. Non è pertanto configurabile la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990, trattandosi di attività amministrativa dovuta e rigidamente vincolata.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un fabbricato a destinazione abitativa, è stato raggiunto da tre distinte ordinanze di demolizione per difformità edilizie riscontrate sugli immobili. Avverso tali ingiunzioni ha proposto ricorso davanti al TAR, definito con sentenza di improcedibilità in ragione della intervenuta presentazione della domanda di accertamento di conformità urbanistica.

Rilevata la mancata ottemperanza a una delle ordinanze demolitorie, il competente ufficio comunale ha ingiunto al ricorrente il pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001. Il provvedimento è stato impugnato unitamente al verbale di accertamento dell’inottemperanza, deducendo la violazione del giudicato, il difetto dei presupposti e l’omessa comunicazione di avvio del procedimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto dichiarato inammissibile il ricorso nella parte relativa al verbale di accertamento dell’inottemperanza. Si tratta di atto endoprocedimentale, meramente dichiarativo delle operazioni effettuate dalla Polizia Municipale, privo di efficacia provvedimentale, poiché la competenza ad adottare atti di amministrazione attiva spetta alla competente Autorità amministrativa ai sensi dell’art. 31, comma 4, d.P.R. n. 380/2001. Il ricorso è pertanto inammissibile in parte qua per carenza di interesse.

Nel merito, la Corte ha respinto la censura secondo cui la pendenza dell’istanza di sanatoria avrebbe escluso l’inottemperanza. Dagli atti è emerso che la richiesta ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 è stata respinta con provvedimento comunale. Proprio a seguito del diniego di sanatoria si sono riespansi gli effetti dell’ordinanza di demolizione, con la conseguenza che l’inottemperanza risulta correttamente presupposta.

Quanto alla dedotta necessità di un formale atto di accertamento, il Collegio ha ribadito che la notifica all’interessato ha esclusiva funzione certificativa dell’avvenuto trasferimento del diritto di proprietà e rileva ai fini dell’immissione in possesso e della trascrizione nei registri immobiliari. L’accertamento è atto a efficacia meramente dichiarativa, che formalizza l’effetto già verificatosi alla scadenza del termine assegnato con l’ingiunzione, ossia l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive.

Infine, è stata ritenuta non fondata la censura relativa all’omessa comunicazione di avvio del procedimento. La Corte ha osservato che l’art. 7 della legge n. 241/1990 non è invocabile in presenza di un’azione amministrativa dovuta e rigidamente vincolata, rispetto alla quale non sono richiesti apporti partecipativi del privato. L’irrogazione della sanzione pecuniaria è effetto automatico dell’inottemperanza, senza che il mancato coinvolgimento del privato nel sopralluogo ispettivo possa integrare violazione del contraddittorio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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