Acquiescenza alle prescrizioni ARPA e difetto di interesse nell’appello (C.G.A.R.S. n. 190 del 30.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo il difetto di interesse del ricorrente può essere rilevato anche per effetto dell’acquiescenza prestata alle prescrizioni dell’amministrazione. La società che, dopo ampio contraddittorio, recepisce le prescrizioni tecniche dell’ARPA nel proprio piano di monitoraggio e controllo e ne ottiene l’approvazione non ha interesse a impugnare il successivo provvedimento che quelle prescrizioni conferma. Le prescrizioni impiantistiche e gestionali adottate in attuazione dell’art. 272-bis, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 152/2006 rispondono al principio di precauzione e non integrano una modifica del titolo autorizzatorio, ove si inseriscano in adesione agli standard di settore già richiamati nell’istruttoria autorizzativa.

Il Fatto

La società appellante gestisce un impianto di compostaggio autorizzato con d.D.G. n. 1166 del 3 agosto 2011, poi modificato con d.D.S. n. 858 del 10 giugno 2016, ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. n. 152/2006. L’ARPA, dal 2020, ha reiteratamente chiesto di inserire nel piano di monitoraggio e controllo il parametro IRDP (indice respirometrico dinamico potenziale) per la determinazione della stabilità biologica del compost.

A seguito di un controllo e di un verbale di rilievi, il Dipartimento ha diffidato la società, sospendendo la gestione per novanta giorni ai sensi dell’art. 208, comma 13, lett. b), d.lgs. n. 152/2006. Ottenuta l’approvazione del PMC revisionato, che recepiva l’IRDP, il Dipartimento ha revocato la diffida con il d.D.G. n. 848 dell’1 settembre 2022, il cui art. 3 conferma il parametro contestato. La società ha impugnato quel decreto davanti al TAR, che ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancata impugnazione della nota dipartimentale del 13 aprile 2022.

La Motivazione della Corte

Il C.G.A.R.S. condivide l’esito, ma corregge il percorso del TAR. La nota del 13 aprile 2022 n. 13686 ha effettiva valenza provvedimentale quanto alla sospensione dell’autorizzazione per novanta giorni e, su tale effetto, andava impugnata nei termini. Il TAR ha però errato nel negare l’acquiescenza, che risulta palese dal comportamento della società, la quale ha elaborato un piano revisionato in adesione alle indicazioni dell’ARPA, ottenendo la revoca della sospensione.

Il Collegio richiama il principio dell’Adunanza Plenaria n. 16 del 2024, che ammette il rinvio al giudice di primo grado anche nelle decisioni di inammissibilità, quando questi abbia palesemente escluso la legittimazione o l’interesse del ricorrente. La parte ha chiesto la decisione nel merito senza rinvio. La Corte osserva che la valutazione di soccombenza virtuale, operata dal giudice ai soli fini delle spese, non costituisce giudicato sul merito, ma una stima prognostica.

Nel merito della prescrizione contestata, l’appellante sosteneva che l’IRDP modificasse il titolo autorizzatorio in assenza di un nuovo procedimento. La tesi è respinta: l’autorizzazione originaria richiedeva il rispetto degli standard di settore e della maggiore efficienza, in adesione al principio di precauzione di cui all’art. 272-bis, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 152/2006. Il meccanismo prescritto attiene alla gestione dei processi di trattamento, non a una caratteristica del prodotto.

La Corte ricostruisce il lungo contraddittorio: dal 2020 l’ARPA ha chiesto l’inserimento dell’IRDP, richiamando le Linee guida del Commissario Delegato per l’Emergenza Rifiuti n. 27 del 2002 e lo studio regionale recepito dalla deliberazione n. 92 del 2019. Tali parametri non sono riferibili esclusivamente alla fase emergenziale, ma costituiscono standard di efficienza di settore. La società, con nota del 14 luglio 2022, ha dichiarato di accogliere la proposta e di procedere alla verifica mediante IRDP; il PMC Rev. 05/C è stato approvato dall’ARPA l’11 agosto 2022.

Da qui il rigetto dell’appello con diversa motivazione e il difetto di interesse in capo alla società, che ha acconsentito a recepire le prescrizioni. Le spese del grado sono compensate per la particolarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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