Ottemperanza al decreto di equa riparazione e poteri del commissario ad acta (TAR Calabria n. 759 del 14.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto i decreti della Corte d’appello emessi ai sensi della legge n. 89/2001 non sono più richiesti la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio previsti dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. È sufficiente che il creditore abbia presentato la richiesta di pagamento ai sensi dell’art. 5-sexies della legge n. 89/2001 e che siano decorsi sei mesi senza che l’amministrazione abbia dato prova dell’esecuzione, gravando su di essa il relativo onere. Accertata l’inottemperanza, il giudice amministrativo ordina il pagamento delle somme del titolo e nomina il commissario ad acta per il caso di persistente inerzia. Il commissario provvede anche al pagamento delle spese di lite non rifuse, in applicazione del principio di pienezza e concentrazione delle tutele e per evitare un secondo giudizio di ottemperanza.
Il Fatto
La società ricorrente agisce per ottenere l’esecuzione del decreto con cui la Corte d’appello di Catanzaro ha ingiunto al Ministero della Giustizia di pagarle, a titolo di equa riparazione, la somma di euro 2.700,00 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, nonché le spese processuali, con distrazione in favore del difensore costituito. Il decreto ha acquisito autorità di cosa giudicata ed è stato ritualmente notificato all’amministrazione.
La creditrice ha inviato la richiesta di pagamento prevista dall’art. 5-sexies della legge n. 89/2001 e dalla presentazione dell’istanza sono decorsi sei mesi. Il Ministero della Giustizia, regolarmente intimato, non si è costituito. La società propone quindi ricorso per ottemperanza davanti al TAR Calabria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il tema delle condizioni dell’azione di ottemperanza per i crediti da equa riparazione. Rivedendo la propria precedente giurisprudenza, il TAR ritiene non più necessari la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del relativo termine dilatorio previsti dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, richiamando Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 febbraio 2021, n. 1423.
Superato tale presupposto, il giudice verifica il requisito procedimentale dell’art. 5-sexies della legge n. 89/2001: la creditrice ha presentato la richiesta di pagamento e sono decorsi i sei mesi previsti dalla norma. L’amministrazione, dal canto suo, non ha fornito alcuna prova di aver dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale, onere che grava su di essa secondo Cass. SS.UU. n. 13.533/2001.
Sussistono pertanto tutti i presupposti per l’accoglimento dell’azione ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a. Il TAR dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione al giudicato mediante il pagamento delle somme indicate nel titolo, comprese le spese accessorie documentate, entro trenta giorni dalla notifica della decisione a cura della ricorrente.
Per il caso di inutile decorso del termine, il Collegio nomina sin d’ora quale commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, che provvederà entro novanta giorni, senza compensi ai sensi del comma 8 dell’art. 5-sexies della legge n. 89/2001, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio.
Quanto alle spese, il TAR le pone a carico dell’amministrazione, liquidandole d’ufficio secondo i parametri del D.M. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, fattispecie ritenuta maggiormente affine e non espressamente disciplinata, richiamando Consiglio di Stato, sentenza 25/03/2016, n. 1247. Il Collegio stabilisce inoltre che, in caso di mancata rifusione nel medesimo termine di trenta giorni, al pagamento provveda il commissario nominato. A fondamento di tale scelta richiama il principio di pienezza e concentrazione delle tutele, ragioni di economia processuale, il principio di buon andamento e il modello dell’art. 95 c.p.c. e dell’art. 510 c.p.c., che nel processo esecutivo pongono le spese a carico del debitore. Il ricorso è accolto e l’amministrazione condannata alle spese.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 95 c.p.c. – Spese del processo di esecuzione
- Art. 510 c.p.c. – Distribuzione della somma ricavata