Ottemperanza al giudicato e acquisizione sanante: accessori e danno non patrimoniale (C.G.A.R.S. n. 103 del 20.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato, gli interessi legali possono essere liquidati solo su un residuo effettivamente ancora dovuto: ove l’importo capitale risulti già corrisposto, non vi è alcuna base di calcolo. L’occupazione senza titolo ai sensi dell’art. 42-bis, comma 3, d.P.R. n. 327/2001 è soggetta al termine quinquennale di prescrizione, decorrente dalla perdita della proprietà del fondo. Va invece riconosciuta la somma forfettaria a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, nella misura del 20% del valore venale, con rivalutazione monetaria e interessi legali. La condanna può essere pronunciata in forma generica ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a., con assegnazione di un termine all’amministrazione per la liquidazione.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un’ampia area acquisita dal Comune di Catania, ha chiesto l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del C.g.a.r.s. n. 59 del 2025, impugnando per asserita violazione di giudicato il decreto dirigenziale n. 1 del 2 luglio 2025, recante acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 e contestuale liquidazione dell’indennizzo.
Il ricorrente ha dedotto l’omesso pagamento di oneri accessori e di somme dovute ai sensi della medesima disposizione, a titolo di danno non patrimoniale e di occupazione senza titolo. Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato, muovendo dalla verifica del contenuto del giudicato azionato. Nella sentenza n. 59 del 2025 la condanna aveva a oggetto i soli interessi legali sul « residuo eventualmente ancora dovuto » rispetto alla somma complessiva.
Poiché il decreto acquisitivo ha dato atto dell’avvenuto pagamento dell’importo capitale — al netto della ritenuta d’imposta, più correttamente quantificata — la Corte ha escluso l’esistenza di alcun residuo sul quale calcolare gli interessi legali. Gli unici accessori ancora dovuti riguardano le spese di registrazione della sentenza di cognizione, come stabilito dal giudice di prime cure con pronuncia non riformata sul punto.
Quanto alle ulteriori pretese fondate sull’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, il Collegio ha distinto due voci. Le somme per occupazione senza titolo, ai sensi del comma 3, sono state escluse per intervenuta prescrizione quinquennale, essendo la proprietà dei terreni perduta sin dal 2009.
È stata invece riconosciuta la somma forfettaria per danno non patrimoniale ai sensi del comma 5, nella misura del 20% del valore venale, parametrata all’approvazione del P.E.E.P. La Corte ha precisato che si tratta di debito di valore, con conseguente rivalutazione monetaria dall’entrata in vigore della disposizione e interessi legali sulla somma anno per anno rivalutata. La condanna è stata pronunciata in forma generica ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a., con termine di trenta giorni per la liquidazione, e spese di lite poste a carico del Comune.
Nota della Redazione
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