Sindacato limitato sulle scelte urbanistiche e legittimità dell’indice di edificabilità minimo (TAR Puglia n. 923 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le scelte di pianificazione urbanistica costituiscono esplicazione di potere tecnico-discrezionale della pubblica amministrazione e sono censurabili dal giudice amministrativo solo in presenza di figure sintomatiche di eccesso di potere per palese irragionevolezza o illogicità, non potendo il sindacato giurisdizionale estendersi al merito delle valutazioni. La posizione dei privati rispetto a tali scelte è recessiva, salvo che non sia stata ingenerata un’aspettativa qualificata alla conservazione della precedente destinazione, come nell’ipotesi di una sua concretizzazione in strumento urbanistico esecutivo o di altri specifici titoli. Ne consegue che l’obbligo di motivazione del piano regolatore o di una sua variante è assolto con il riferimento complessivo ai criteri seguiti. È pertanto legittima la previsione di un indice di edificabilità pari a 0,01 mc/mq per una zona E3 – Verde agricolo extraurbano, qualora risulti ragionevole in ragione della natura dell’area, specie se gravata da vincolo paesaggistico e idrogeologico.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il diniego opposto dal Comune alla domanda di condono edilizio presentata per un’area situata sulla fascia costiera, nonché l’art. 17 delle NTA del programma di fabbricazione che assegnava alla zona omogenea E3 un indice di edificabilità pari a 0,01 mc/mq. La domanda di accertamento della illegittimità del diniego era fondata sulla dedotta illegittimità della previsione urbanistica, asseritamente violativa dell’art. 7 del d.m. n. 1444/1968.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo la censura oltre che inammissibile e tardiva, anche infondata nel merito, poiché l’indice di edificabilità minimo indicato dalle NTA del comune risulta essere ragionevole e coerente rispetto alla natura dell’area interessata.
Il Collegio ha richiamato i consolidati principi in materia di sindacato giurisdizionale sugli atti di pianificazione urbanistica, precisando che le scelte di pianificazione sono il frutto di complesse valutazioni riservate all’Amministrazione, e che l’eventuale sindacato può riguardare esclusivamente i vizi di legittimità dell’atto, come la palese irragionevolezza o illogicità delle scelte, e non già la mera opportunità o condivisibilità delle opzioni urbanistiche.
Il giudice ha inoltre escluso la sussistenza dei presupposti per configurare un’aspettativa qualificata del privato alla conservazione della precedente destinazione, non essendo state allegate circostanze come l’adozione di piani attuativi o il rilascio di titoli edilizi. Il carattere minimale dell’indice di edificabilità è stato ritenuto giustificato dalla natura dell’area, gravata da vincolo paesaggistico e vincolo idrogeologico e inclusa in una zona E3 di interesse panoramico, sicché la scelta di contenere lo sfruttamento edilizio risulta ragionevole e non meritevole di censura.
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Nota della Redazione
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