Sequestro penale non nullità ma sospensione dell’ordine di demolizione (C.G.A.R.S. n. 46 del 19.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il sequestro penale di un immobile abusivo non incide sulla legittimità dell’ordine di demolizione, che costituisce atto dovuto e vincolato imposto al verificarsi dei presupposti di legge. Esso ne determina la mera sospensione dell’esecutività, con il termine di novanta giorni ex art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001 che non decorre fino al dissequestro e alla restituzione del bene. Non sussiste, pertanto, la nullità per impossibilità giuridica dell’oggetto ex art. 21-septies legge n. 241/1990. L’inefficacia temporanea dell’ordine per pendenza di istanza di sanatoria presuppone la prova dell’effettiva e formale presentazione dell’istanza ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001: un mero proposito, privo di riscontro documentale, non produce alcun effetto sospensivo.

Il Fatto

Il Comune di Lampedusa e Linosa, con determina dirigenziale n. 37 del 15 gennaio 2018, ha ingiunto alla proprietaria di un terreno la demolizione di opere edilizie realizzate in assenza di permesso di costruire. Si tratta di uno scavo, un massetto in calcestruzzo e un fabbricato di circa 64 mq con ampliamento di ulteriori 20 mq. In precedenza, le stesse opere erano state sottoposte a sequestro preventivo ai sensi dell’art. 321 cod. proc. pen., convalidato dal G.I.P.

La ricorrente ha impugnato l’ordine davanti al TAR Sicilia, deducendo la nullità del provvedimento per impossibilità giuridica dell’oggetto a causa del vincolo penale e l’illegittimità dell’ordine in pendenza di una prospettata domanda di sanatoria. Il TAR ha respinto il ricorso, qualificando il sequestro come causa di temporanea inefficacia e rilevando l’assenza di prova sull’istanza di accertamento di conformità. La proprietaria ha proposto appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta il primo motivo respingendo la tesi della nullità ex art. 21-septies legge n. 241/1990. L’ordine di demolizione è atto dovuto e vincolato, la cui adozione è imposta dalla legge al solo verificarsi dei presupposti fattuali, cioè la realizzazione dell’opera in assenza o in totale difformità dal titolo edilizio. La sua legittimità non può dipendere da vicende, come il sequestro penale, estranee al dominio dell’amministrazione preposta alla tutela del territorio.

Il contemperamento con la posizione del privato, che si trova nell’oggettiva impossibilità di disporre del bene, si realizza non attraverso la sanzione della nullità, ma mediante la sospensione del termine per l’ottemperanza. Il termine di novanta giorni fissato dall’art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001 non inizia a decorrere finché il bene non venga dissequestrato e restituito alla disponibilità del proprietario. Solo da quel momento l’inottemperanza potrà produrre gli ulteriori effetti sanzionatori, tra cui l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale.

Nel caso concreto, l’amministrazione ha correttamente applicato tale principio: l’ordinanza impugnata ingiunge il ripristino dei luoghi entro novanta giorni dal dissequestro disposto dall’Autorità giudiziaria. L’atto tiene dunque conto della condizione di indisponibilità del bene, neutralizzando il presupposto della doglianza. La qualificazione del sequestro come temporanea inefficacia operata dal TAR è quindi corretta, alla luce dell’orientamento richiamato.

Quanto al secondo motivo, la pendenza di istanza di sanatoria determina un arresto procedimentale, rendendo l’ordine di demolizione quiescente in attesa della definizione del procedimento. Tale effetto, però, presuppone l’effettiva e formale presentazione dell’istanza di accertamento di conformità. L’attivazione del procedimento ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 è rimessa all’esclusiva iniziativa della parte interessata. L’appellante si è limitata ad affermare di aver dato incarico al proprio tecnico di presentare la domanda: un mero proposito, privo di rilevanza giuridica. Mancando la prova della presentazione, prima o dopo l’adozione dell’ordine, la censura poggia su un presupposto fattuale inesistente.

L’appello è integralmente respinto, con conferma della sentenza impugnata. Nulla per le spese, stante la mancata costituzione dell’amministrazione appellata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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