Risarcimento per illegittimo recupero in unica soluzione di contributi pubblici (C.G.A.R.S. n. 55 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La responsabilità della Pubblica Amministrazione per illegittimo esercizio della funzione pubblicistica ha natura extracontrattuale, ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., non essendo configurabile un rapporto obbligatorio nell’ambito del procedimento amministrativo, connotato dal potere dell’Amministrazione e dall’interesse legittimo del privato. Il danneggiato deve provare, ex art. 2697 cod. civ., tutti gli elementi costitutivi: l’ingiustizia del danno, il nesso di causalità materiale e giuridica, il pregiudizio e il coefficiente soggettivo. La colpa dell’Amministrazione può essere ravvisata anche con riguardo all’errore originario che ha dato causa all’agere pubblico poi annullato, allorché non emergano elementi idonei a escluderne la rilevanza colposa. Il concorso del fatto sopravvenuto è escluso quando la successiva condotta illegittima non trovi nell’errore iniziale il proprio antecedente causale indefettibile.
Il Fatto
Una società di autotrasporto conveniva in giudizio l’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità per il risarcimento del danno derivante dal recupero, in unica soluzione, di contributi di esercizio erogati in eccedenza per gli anni 1986, 1987 e 1988, disposto con decreto del 30 novembre 1993. Il recupero riguardava somme in parte compensate con un contributo regionale e in parte versate dalla società, per l’eccedenza.
Il TAR Sicilia aveva rigettato il ricorso, compensando le spese, per difetto dell’elemento soggettivo e per omessa prova del danno evento. La società proponeva appello, riproponendo la domanda risarcitoria avverso la sentenza di primo grado.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama l’Adunanza Plenaria n. 7/2021, che ha qualificato la responsabilità da lesione di interessi legittimi come aquiliana, escludendo la configurabilità del contatto sociale e della responsabilità da inadempimento ex art. 1218 cod. civ. Centrale diviene, dunque, l’accertamento dell’ingiustizia del danno, distinta dalla violazione della regola contrattuale.
Il risarcimento presuppone la lesione del bene della vita che il privato avrebbe avuto titolo per mantenere o conseguire. Il danneggiato sopporta un puntuale onere probatorio, non supplito dal metodo acquisitivo, e il danno non costituisce conseguenza automatica dell’annullamento giurisdizionale. Il Collegio ricostruisce il giudizio di causalità materiale secondo la teoria condizionalistica e il criterio del più probabile che non, temperato dalla causalità adeguata, e il giudizio di causalità giuridica ai sensi degli artt. 1223 e 2056 cod. civ.
Sul piano soggettivo, la colpa va individuata nella violazione dei canoni di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, salva l’ipotesi dell’errore scusabile in presenza di contrasti giurisprudenziali o incertezza normativa.
Nel caso concreto, l’annullamento del decreto del 1993 era stato solo parziale: illegittima era la sola modalità di recupero in unica soluzione, restando dovute le somme. Il TAR ne aveva tratto il difetto di colpa, non essendo la condotta espressamente vietata dalla legge. Il Collegio corregge tale conclusione: la condotta va valutata nel suo complesso, risalendo all’errore originario nell’erogazione di somme maggiori del dovuto, antecedente causale indefettibile dell’agere poi censurato. Sussiste quindi il requisito della colpevolezza.
Quanto al quantum, il Collegio individua il danno negli interessi passivi bancari per la scopertura generata dal pagamento dell’eccedenza, con rivalutazione annuale del capitale, e rimette alle parti la quantificazione ex art. 34, comma 4, cod. proc. amm. Le ulteriori voci, per genericità della relazione di parte e difetto di prova del nesso causale, sono rigettate; non è ammessa la liquidazione equitativa né la delega al CTU degli oneri probatori. L’appello è accolto in parte, con compensazione per metà delle spese del doppio grado.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1218 c.c. – Responsabilità del debitore
- Art. 1223 c.c. – Risarcimento del danno
- Art. 2043 c.c. – Risarcimento per fatto illecito
- Art. 2056 c.c. – Valutazione dei danni
- Art. 2697 c.c. – Onere della prova