L’inerzia del Ministero legittima il giudizio di ottemperanza per la Carta del docente (TAR Lazio n. 13691 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’accertamento del diritto al beneficio economico della Carta elettronica del docente, contenuto in una sentenza passata in giudicato, non è sindacabile in sede di giudizio di ottemperanza. La mancata esecuzione spontanea da parte dell’Amministrazione, unitamente all’assenza di chiarimenti in ordine all’adempimento, legittima l’accoglimento del ricorso ex art. 114 cod. proc. amm. e la condanna dell’Amministrazione a ottemperare nel termine di giorni sessanta, con nomina fin da ora del Commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
Il Fatto
Un docente aveva ottenuto dal Tribunale di Roma una sentenza, passata in giudicato, che accertava il suo diritto a usufruire della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuirgli il beneficio nella misura complessiva di euro 1.500,00, oltre interessi e rivalutazione. Non avendo ricevuto esecuzione, il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, lamentando l’inadempimento dell’Amministrazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti processuali, riscontrando il passaggio in giudicato della sentenza, la sua regolare notificazione e il decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Il Collegio ha quindi affermato la propria competenza ai sensi dell’art. 113, comma 2, cod. proc. amm.
Nel merito, il Collegio ha rilevato che il Ministero si era costituito solo formalmente, senza fornire chiarimenti o indicazioni in ordine alla corretta esecuzione del giudicato. A fronte dell’allegato inadempimento, la mancata prova dell’avvenuta ottemperanza, secondo il principio dell’onere della prova tra debitore e creditore richiamato da Cass. n. 13533/2001, ha determinato l’accoglimento del ricorso.
Il Collegio ha sottolineato che i presupposti della pretesa riconosciuta dalla sentenza non sono sindacabili in sede di ottemperanza, essendo ormai coperti dal giudicato. Ha pertanto ordinato all’Amministrazione di dare esecuzione alla decisione nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, nominando fin da ora, in caso di infruttuoso decorso del termine, un Commissario ad acta nella persona del Direttore generale preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega e senza compenso.
Tenuto conto del notevole numero di ricorsi simili e della persistente inerzia dell’Amministrazione, il Collegio ha disposto l’invio di copia del provvedimento alla Procura Regionale del Lazio della Corte dei Conti e all’Organismo Indipendente di Valutazione del Ministero. Ha invece escluso, allo stato, la condanna al pagamento delle penalità di mora, rimessa a un’eventuale successiva fase in caso di perdurante inottemperanza. Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e liquidate secondo i parametri delle procedure esecutive mobiliari, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
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Nota della Redazione
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