Ottemperanza per silenzio sul rinnovo permesso soggiorno nomina Prefetto commissario ad acta (TAR Emilia-Romagna n. 1362 del 19.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, accertato il perdurante inerzia dell’Amministrazione intimata, che non abbia dato esecuzione alla sentenza con cui è stato ordinato di concludere con provvedimento espresso il procedimento amministrativo entro un termine assegnato, il giudice amministrativo nomina un commissario ad acta affinché provveda in luogo dell’Amministrazione inadempiente. La nomina del Prefetto, quale organo di vertice dell’Ufficio Territoriale del Governo, con facoltà di subdelega a un dirigente o funzionario esperto della Prefettura, risulta idonea a garantire l’integrale e puntuale conformazione al giudicato. Il commissario ad acta è tenuto a concludere il procedimento entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza e a riferire al Tribunale sugli adempimenti compiuti, senza che sia previsto alcun compenso per l’incarico.
Il Fatto
Il ricorrente, già vittorioso nel giudizio avanti al TAR Emilia-Romagna, sede di Bologna, aveva ottenuto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Questura di Bologna sull’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, presentata in data 20 giugno 2023. Con quella decisione, pubblicata l’11 novembre 2024, l’Amministrazione era stata ordinata a concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso entro il termine di sessanta giorni.
Nonostante la sentenza fosse stata ritualmente notificata alla Questura in data 19 agosto 2025, il termine era decorso infruttuosamente. L’interessato aveva quindi proposto ricorso per l’ottemperanza, chiedendo la nomina di un commissario ad acta per l’esatta esecuzione del giudicato. L’Amministrazione intimata, pur essendo stata correttamente evocata in giudizio, non si era costituita.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, avendo riscontrato il perdurante inadempimento dell’Amministrazione, la quale non aveva adottato alcun provvedimento espresso nonostante l’espresso ordine contenuto nella sentenza di cui si chiedeva l’ottemperanza. L’inerzia protratta oltre il termine assegnato ha configurato i presupposti per l’esercizio del potere sostitutorio del giudice dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm..
La nomina del commissario ad acta nella persona del Prefetto di Bologna è stata disposta proprio in ragione dell’accertata inottemperanza: la Questura, già espressamente richiesta di provvedere, non aveva dato alcun seguito alla decisione. Il Prefetto, quale autorità di vertice della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo, è stato ritenuto il soggetto istituzionalmente più idoneo a garantire l’esecuzione, anche mediante subdelega a un dirigente o funzionario esperto della struttura.
Il commissario è stato ordinato di concludere con provvedimento espresso il procedimento amministrativo attivato su istanza del ricorrente entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza, e di trasmettere alla Sezione una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati. Il Tribunale ha precisato che per l’incarico non è previsto alcun compenso, e ha disposto la compensazione delle spese di lite in ragione della particolarità della controversia.
Nota della Redazione
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