Revisione prezzi appalto pubblico: riconoscimento spetta al consiglio comunale (C.G.A.R.S. n. 54 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di revisione prezzi negli appalti pubblici, il riconoscimento del compenso revisionale integra l’esercizio di un potere autoritativo tecnico-discrezionale dell’amministrazione appaltante e spetta all’organo competente dell’ente locale, individuato nel consiglio comunale. La posizione dell’appaltatore è di interesse legittimo quanto all’an, e di diritto soggettivo solo in ordine all’entità della pretesa, una volta riconosciuta la spettanza del compenso. La sottoscrizione apposta dal sindaco su stati di avanzamento dei lavori o su perizie di variante non vale come atto ricognitivo del diritto, né è sufficiente a integrare un riconoscimento implicito. In sede di translatio iudicii la domanda riassunta non può essere modificata: la proposizione di un nuovo fatto costitutivo integra mutatio libelli e determina l’inammissibilità della domanda subordinata.
Il Fatto
Un appaltatore aveva ottenuto dal giudice ordinario il difetto di giurisdizione sulle domande di pagamento del compenso revisionale relative a un contratto di appalto di lavori risalente al 1981. Riassunta l’azione davanti al giudice amministrativo, il ricorrente aveva chiesto in via principale la condanna dell’ente locale al pagamento del compenso e, in via subordinata, l’accertamento del silenzio-inadempimento e della fondatezza della pretesa sostanziale.
Il TAR Sicilia aveva respinto le domande principali, dichiarato in parte irricevibili e in parte inammissibili quelle subordinate e condannato i ricorrenti alle spese. L’appellante principale e gli appellanti incidentali adesivi hanno impugnato la decisione davanti al C.G.A.R.S., deducendo violazione delle norme regionali in materia di revisione prezzi e dei principi sulla tutela giurisdizionale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il primo motivo, articolato in più censure. L’appellante sosteneva che il TAR, dopo aver affermato la propria giurisdizione esclusiva in aderenza alla sentenza della Corte d’appello, avesse poi erroneamente ricondotto la controversia alla sola giurisdizione di legittimità. La doglianza è respinta: la sentenza dichiarativa del difetto di giurisdizione non produce effetti di giudicato sostanziale nel diverso plesso giurisdizionale, esaurendosi nel disconoscimento di un presupposto processuale.
Nel merito, il C.G.A.R.S. richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui l’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006 configura un procedimento di verifica preventiva dei presupposti del compenso revisionale, cui è sotteso l’esercizio di un potere autoritativo. Da ciò deriva la qualificazione della posizione dell’appaltatore: interesse legittimo rispetto all’an della pretesa, diritto soggettivo solo quanto all’entità. L’inquadramento operato dal primo giudice è dunque immune dalle mende denunciate.
Quanto all’art. 20 del capitolato speciale, la previsione della tabella di incidenza dei costi ha valore meramente convenzionale e descrittivo delle modalità di quantificazione, senza disporre la dovutezza del compenso. Il riconoscimento, per essere riferibile all’ente, deve provenire dall’organo deliberativo competente, identificato nel consiglio comunale. Né la sottoscrizione del sindaco sugli stati di avanzamento né la perizia di variante suppletiva valgono come atto ricognitivo, e la delibera giuntale richiamata non è stata prodotta in giudizio.
Il Collegio esclude poi che la fattispecie integri un atto implicito di riconoscimento: gli atti invocati sono riferibili a terzi o in sé inidonei a tale fine, difettando il collegamento biunivoco tra condotta e determinazione richiesto dalla giurisprudenza.
Sul secondo motivo, relativo alle domande subordinate, la Corte conferma l’irricevibilità per decorso del termine decadenziale annuale dell’art. 31, comma 2, cod. proc. amm., applicabile anche alle situazioni pregresse a decorrere dall’entrata in vigore della disciplina del 2005. Il richiamo all’Adunanza plenaria n. 6 del 2015 non è conducente, riguardando disposizione diversa e non precludendo la riproposizione dell’istanza. Quanto alla diffida del 7 agosto 2019, la domanda è inammissibile perché introduce un nuovo fatto costitutivo rispetto al giudizio riassunto, integrando mutatio libelli. L’appello principale e quello incidentale adesivo sono respinti, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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