Scelta della sede per qualifica e non per graduatoria nel concorso ispettori (TAR Lazio n. 1476 del 26.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
È legittimo il provvedimento con cui l’amministrazione, all’esito del corso di formazione per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria, riserva la priorità nella scelta della sede di assegnazione ai vincitori appartenenti al ruolo dei sovrintendenti, prima degli appartenenti al ruolo degli agenti e assistenti, secondo la rispettiva graduatoria. La deroga all’ordine di merito del corso è giustificata dalla precedenza nel ruolo stabilita dall’art. 9, comma 7, del bando, che ha inteso assicurare un trattamento di favore ai sovrintendenti in ragione della qualifica posseduta. Non sussiste disparità di trattamento, poiché le due categorie sono diversamente disciplinate dal legislatore e dall’amministrazione, con riserve di posti e diritti differenziati.

Il Fatto

Il ricorrente, nominato allevo vice ispettore nel concorso interno per 691 posti nel ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria, impugna i provvedimenti con cui il Ministero ha disciplinato la scelta della sede di assegnazione. La censura riguarda la regola per cui la preferenza nella scelta viene accordata agli appartenenti alla categoria dei sovrintendenti, così privilegiandoli rispetto a concorrenti collocati in posizione migliore nella graduatoria finale del corso di formazione.

Dopo il rigetto in primo grado con sentenza n. 18965/2023, il Cons. Stato con sentenza n. 981/2025 ha annullato la decisione e rinviato la causa al TAR. Il ricorrente ha riassunto il giudizio ex art. 105 c.p.a.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina i tre motivi, incentrati sulla violazione dell’art. 9 del bando e dell’art. 44, comma 10, D. Lgs. 95/2017, sulla lesione della par condicio e dei principi di imparzialità e buon andamento, nonché sull’irragionevolezza e contraddittorietà dei provvedimenti impugnati.

La questione centrale è se la scelta della sede debba seguire esclusivamente l’ordine della graduatoria finale del corso oppure possa essere modulata in base alla qualifica di provenienza. Il TAR osserva che il bando e i successivi decreti applicativi prevedono per i sovrintendenti una riserva del settanta per cento dei posti e, all’interno di essa, una riserva del cinquanta per cento per i sovrintendenti capo, con riconoscimento del diritto al mantenimento della sede. Per agenti e assistenti la riserva è limitata al trenta per cento, senza analoga prerogativa.

Da qui il Collegio deduce che le due categorie sono diversamente considerate e disciplinate, con la conseguenza che non sussiste alcuna disparità di trattamento. La nota del 10 novembre 2022, nel definire le modalità di scelta, richiama espressamente l’art. 9, comma 7, del bando, secondo cui i vice ispettori nominati in attuazione dell’art. 1, comma 1, lett. a) precedono nel ruolo quelli nominati ai sensi della lett. b).

Il Tribunale richiama il principio per cui l’ordine di graduatoria costituisce parametro generale per l’assegnazione della sede, derogabile in presenza di specifiche esigenze oggettive e motivate. Nel caso concreto la deroga è fondata sulla previsione della lex specialis e sulla finalità di salvaguardare i sovrintendenti in ragione dell’anzianità di servizio e dell’esperienza maturata. Il Collegio richiama TAR Lazio, sez. I bis, n. 13834 del 2020, Cons. Stato, sez. VII, n. 7155 del 2025 e Cons. Stato, sez. VI, n. 8251 del 2025.

Il ricorso è pertanto infondato e viene rigettato, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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