Diniego suolo pubblico per chiosco e mancata impugnazione del Regolamento presupposto (C.G.A.R.S. n. 22 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di concessione di suolo pubblico per l’installazione di un chiosco, fondato su un Regolamento comunale che impone l’assegnazione dell’area mediante procedura a evidenza pubblica, è legittimo quando l’istante non abbia impugnato tale Regolamento presupposto, né autonomamente né contestualmente al diniego. L’inerzia dell’Amministrazione nella pubblicazione del bando non giustifica l’avvio dell’attività richiesta, né trasforma l’obbligo di provvedere sulle istanze, di cui all’art. 2 della legge n. 241 del 1990, in un generalizzato obbligo di assentire. Il rito del silenzio, ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm., non è precluso in via assoluta nei confronti degli atti generali o normativi non legislativi, ma presuppone la sussistenza di interessi legittimi differenziati e qualificati. La direttiva 2006/123/CE non è applicabile alle fattispecie non caratterizzate da scarsità delle risorse naturali.
Il Fatto
Il ricorrente presentava al Comune, in data 19 aprile 2024, un’istanza di concessione di suolo pubblico per installare un chioschetto di vendita di dolciumi su un marciapiede di una piazza cittadina. L’Amministrazione, con provvedimento dirigenziale del 25 giugno 2024, rigettava l’istanza, richiamando il Regolamento comunale approvato con delibera consiliare del 20 marzo 2023 e rilevando che non era possibile assegnare un sito senza la previa messa a bando.
Il ricorso proposto avverso il diniego veniva respinto dal TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, con sentenza n. 1974/2025 del 23 giugno 2025. Il ricorrente proponeva quindi appello al C.G.A.R.S., sostenendo l’illegittimità del diniego per l’inerzia del Comune nella zonizzazione, nella fissazione dei criteri di assegnazione e nell’indizione delle procedure di evidenza pubblica. L’Amministrazione si costituiva, ribadendo la necessità della procedura concorsuale.
La Motivazione della Corte
L’appello è infondato. Il Collegio non si sofferma sull’eccezione preliminare dell’Amministrazione circa il deposito documentale, in quanto il giudizio può essere definito a prescindere dall’esame di tale produzione, irrilevante ai fini della controversia.
Risulta determinante la circostanza che l’appellante non ha impugnato il Regolamento presupposto all’atto di diniego, con particolare riferimento alla previsione che impone la procedura concorsuale per l’assegnazione dell’area, né autonomamente né contestualmente. Né l’istante si è attivato per contrastare l’asserita inerzia dell’Amministrazione nella pubblicazione del bando.
La giurisprudenza citata precisa che non può condividersi la tesi secondo cui l’inerzia degli organi comunali giustificherebbe l’avvio dell’attività richiesta: un’opzione di segno opposto finirebbe per trasformare l’obbligo delle Amministrazioni di provvedere sulle istanze dei privati in una sorta di generalizzato e incondizionato obbligo di assentirle (Cons. di Stato, sez. V, 2396/2017). L’Amministrazione ha inoltre prodotto la nota del Segretario Generale dell’8 maggio 2025, che dà atto dell’attivazione delle procedure conseguenti all’entrata in vigore del Regolamento.
Quanto alla censura sull’inesperibilità della tutela avverso l’inerzia, il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui non sussiste preclusione assoluta all’esperibilità del rito del silenzio, ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm., verso atti generali o normativi non legislativi, purché si individuino interessi legittimi differenziati e qualificati, anche nei procedimenti officiosi di natura programmatoria e pianificatoria dovuta nell’an ma discrezionale nel quomodo e nel quid (Consiglio di Stato, sez. VI, n. 3652 del 2025).
Non rileva il richiamo al parere del Consiglio, che non fa riferimento alla necessità della procedura concorsuale, nella specie precipuamente prevista dal Regolamento vigente. Neppure rileva il richiamo all’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990. Per completezza si precisa che esula dal giudizio ogni motivazione ulteriore non esplicitate nel provvedimento gravato. L’appello è respinto quanto al primo gruppo di censure e, di conseguenza, cade il secondo motivo sulle spese. Le spese del grado sono compensate per la particolarità della questione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.