Revisione prezzi, potere di riesame consumato dopo la decisione sull’indice applicabile (C.G.A.R.S. n. 24 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di esecuzione del giudicato amministrativo, il potere di riesame dell’amministrazione si consuma una volta che l’affare sia stato riesaminato nella sua interezza. Qualora l’annullamento giurisdizionale abbia investito solo la decorrenza della revisione prezzi, e non l’indice applicabile, la scelta di quest’ultimo, già effettuata con specifica motivazione, non può essere rimessa in discussione in sede di ottemperanza. La riesercitazione della potestà su un profilo estraneo al giudicato, in assenza di mutamenti di fatto o di diritto, integra elusione del giudicato e impone il rigetto dell’appello.
Il Fatto
La vicenda trae origine da un contratto quinquennale per il servizio di elisoccorso stipulato nel 1998 tra l’amministrazione regionale e un’ATI di imprese. A fronte della richiesta di revisione prezzi, con provvedimento del 2019 l’amministrazione riconosceva il diritto e quantificava l’importo applicando l’indice NIC “Trasporto aereo passeggeri”, ritenuto il più aderente alle peculiarità del servizio.
Investito dell’impugnazione, il TAR Sicilia con la sentenza n. 3158/2022 annullava il provvedimento nei soli limiti della decorrenza, affermando che il termine di raffronto è il prezzo del primo anno contrattuale e non quello di offerta. In fase di ottemperanza, l’amministrazione riesercitava la potestà applicando l’indice FOI in luogo del NIC. La società appellata impugnava la nuova determinazione; il TAR accoglieva il ricorso e l’amministrazione proponeva appello dinanzi al C.G.A.R.S.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla lettera della sentenza n. 3158/2022. Il giudice di prime cure aveva accolto la censura relativa al solo criterio temporale di raffronto, dichiarando infondate le restanti doglianze. Ne deriva che oggetto del precedente giudizio fu esclusivamente la decorrenza della revisione, non l’indice applicabile.
Su quest’ultimo profilo l’amministrazione si era già determinata con il provvedimento del 2019, adottato in esito alla pronuncia di questo Consiglio del 2018. La scelta dell’indice era stata compiuta con specifica motivazione e, quindi, esce dal perimetro del giudicato di annullamento. L’impostazione dell’appellante, secondo cui il provvedimento sarebbe stato annullato integralmente con piena restituzione del potere, è smentita dal tenore della decisione.
Il Collegio richiama il principio del c.d. one shot temperato (Cons. St., sez. VI, n. 3480 del 2022): per evitare che l’amministrazione riprovveda senza limite dopo ogni annullamento, essa ha il dovere di riesaminare l’affare nella sua interezza, con definitiva preclusione di tornare a decidere sfavorevolmente per il privato. Tale regola rappresenta il punto di equilibrio tra l’inesauribilità del potere amministrativo e la portata cogente del giudicato con i suoi effetti conformativi.
Nel caso concreto l’amministrazione aveva avuto modo di riesaminare l’affare nella sua interezza già nel 2019. Il nuovo provvedimento, intervenuto su un profilo ormai sottratto al suo potere, costituisce riesercizio illegittimo della potestà. Sia in ragione del contenuto della sentenza n. 3158/2022, sia in ossequio al principio richiamato, l’appello è respinto, restando assorbite le ulteriori censure. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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