Esclusione dal bando pascolo illegittima se la domanda agro-ambientale riguarda altro lotto (C.G.A.R.S. n. 12 del 13.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di gare per la concessione di terreni del demanio forestale regionale, la mancata coincidenza oggettiva tra il lotto richiesto con la domanda di concessione e il lotto cui si riferisce l’impegno agro-ambientale non integra una causa di esclusione, quando l’avviso pubblico non la preveda espressamente come tale. La clausola della lex specialis che richiede il collegamento tra domanda di concessione e impegni agro-ambientali opera sul piano della sola ammissibilità della domanda, mentre la coincidenza tra i due lotti rileva unicamente quale criterio di preferenza. L’esclusione fondata su un requisito non previsto a pena di decadenza è pertanto illegittima, e travolge per invalidità derivata il successivo bando che abbia rimesso a gara il medesimo lotto e la conseguente aggiudicazione.

Il Fatto

L’Assessorato regionale agricoltura, sviluppo rurale e pesca mediterranea emanava un avviso pubblico per la concessione a pascolo di terreni del demanio forestale regionale. Una società agricola semplice presentava istanza per l’assegnazione di un determinato lotto e risultava aggiudicataria in esito ai lavori della commissione. Il Presidente della Commissione, con successivo provvedimento, escludeva però la società, rilevando che l’istanza afferente le misure agro-ambientali non riguardava il lotto prescelto. L’esclusione veniva confermata con un ulteriore provvedimento.

La società impugnava gli atti davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, che accoglieva il primo motivo del ricorso introduttivo e, in via derivata, i motivi aggiunti, annullando gli atti e il secondo bando con cui il lotto era stato rimesso a gara e aggiudicato a un’impresa individuale. Proponevano appello sia l’impresa aggiudicataria sia l’Amministrazione; i due gravami venivano riuniti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva in via preliminare che l’oggetto del giudizio è circoscritto alla statuizione di accoglimento del primo motivo, non essendo stati proposti appello incidentale né riproposizione dei motivi assorbiti ai sensi dell’art. 101, comma 2, cod. proc. amm.

Nel merito, l’avviso pubblico prevedeva come causa di esclusione, all’articolo 3, la sola mancata allegazione della copia della domanda agro-ambientale in corso di validità. La società non era stata esclusa per questo, bensì per un motivo diverso: la copia della domanda agro-ambientale non riguardava il lotto prescelto.

La Corte argomenta dal combinato disposto delle pagine 4 e 5 dell’avviso, quarto capoverso, primo periodo: ogni domanda di concessione doveva essere collegata ad impegni agro-ambientali, a prescindere dal lotto, tanto che la loro mancata allegazione comportava l’esclusione diretta. Il tenore letterale della lex specialis non ricava invece la necessaria coincidenza oggettiva, a pena di esclusione, tra il lotto oggetto della domanda di concessione e quello oggetto degli impegni agro-ambientali.

Tale coincidenza è richiesta unicamente quale eventuale criterio di preferenza, ai sensi del secondo periodo del medesimo capoverso. L’errore dell’Amministrazione emerge anche dal provvedimento confermativo, che, pur intendendo confermare l’esclusione, ha richiamato proprio la disposizione che prevede il criterio di preferenza e non una condizione di esclusione.

Il TAR ha quindi correttamente annullato, in via derivata, il secondo bando e l’aggiudicazione, poiché quel bando era viziato a monte dall’illegittima esclusione della società dal precedente avviso. Gli appelli riuniti sono respinti, con compensazione delle spese in ragione della particolarità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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