Esclusione lista elettorale per moduli non timbrati e accettazione incompleta (TAR Calabria n. 799 del 02.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di presentazione delle liste elettorali, l’art. 28, comma 4, d.P.R. n. 570 del 1960 impone che i moduli di sottoscrizione, ove composti da più fogli, siano congiunti mediante timbro trasversale o firma di congiunzione: la sola unione materiale con nastro adesivo non basta a comprovare la consapevolezza dei sottoscrittori in ordine alla lista e ai candidati sostenuti. Parimenti, la dichiarazione di accettazione della candidatura a consigliere comunale che ometta l’indicazione della lista di riferimento è affetta da una lacuna sostanziale, non ricostruibile aliunde mediante circostanze estrinseche. Il soccorso istruttorio ex art. 33 d.P.R. n. 570 del 1960 resta confinato a ipotesi eccezionali e a vizi meramente formali, non estensibile a elementi costitutivi dell’autenticazione né a lacune che incidano sulla sostanza dell’atto di presentazione.

Il Fatto

Indette le elezioni comunali di un comune calabrese per il 24 e 25 maggio 2026, la Commissione Elettorale Circondariale ha escluso quattro liste collegate alla medesima candidatura a sindaco, tra cui quella dei ricorrenti.

L’esclusione si fonda su due rilievi: i moduli di sottoscrizione non sono numerati né congiunti da timbro o firma, ma solo da nastro adesivo; le dichiarazioni di accettazione dei candidati consiglieri omettono di indicare la lista di riferimento. I ricorrenti — candidata sindaco, candidata consigliere e delegati alla presentazione — impugnano il verbale deducendo la strumentalità delle forme, il favor partecipationis e l’omessa attivazione del soccorso istruttorio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla portata dell’art. 28, comma 4, d.P.R. n. 570 del 1960, che prescrive moduli recanti contrassegno, generalità dei candidati e dei sottoscrittori, con firme autenticate. La giurisprudenza amministrativa richiamata — Cons. Stato, Sez. III, n. 5368 del 2020 e n. 2940 del 2019 — esige il timbro trasversale ogni volta che i fogli siano separati dal modulo principale, proprio per assicurare la sostanziale unitarietà e la consapevolezza dell’elettore.

Nel caso concreto il primo foglio di ciascun modulo contiene nome, simbolo e candidati; i fogli successivi ne sono privi e risultano uniti solo con nastro adesivo trasparente, senza timbri né sottoscrizioni di congiunzione. Ritiene il Tribunale che l’unione materiale non integri quel quid pluris richiesto, essendo ipotizzabile una raccolta di firme disgiunta dal contesto della lista e solo successivamente collegata.

Quanto al secondo profilo, la dichiarazione di accettazione priva dell’indicazione della lista è una lacuna sostanziale. Il collegamento tra candidatura e lista deve risultare da esplicita manifestazione di volontà, non ricostruibile ex post tramite indizi estrinsechi, data la stringente tempistica procedimentale. L’autenticazione delle sottoscrizioni rende l’atto di accettazione infungibile, come affermato da Cons. Stato, Sez. III, n. 2159 del 2016.

Infine, il Collegio esclude il soccorso istruttorio: l’art. 33 d.P.R. n. 570 del 1960 opera in ipotesi eccezionali — caso fortuito, forza maggiore, errore scusabile, fatto dell’amministrazione — e per vizi meramente formali, non quando la lacuna incida sulla sostanza dell’atto, come ribadito da Cons. Stato, Sez. II, n. 4210 del 2023. Neppure la dichiarazione postuma dell’autenticatore sull’unione dei fogli è rilevante. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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