Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2099 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo e condanna l’Amministrazione all’esecuzione del giudicato nel termine di novanta giorni. Il titolo azionabile dinanzi al giudice amministrativo può essere costituito anche da una sentenza del giudice ordinario, Sezione Lavoro, munita di attestazione di conformità e di passaggio in giudicato. Per il caso di persistente inottemperanza va nominato un commissario ad acta, che opera quale organo ausiliario del giudice e, se dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa, non ha diritto ad alcun compenso.
Il Fatto
La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti cod. proc. amm. per l’ottemperanza a una sentenza del giudice del lavoro, che le aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per tre anni scolastici e la condanna dell’Amministrazione all’accredito della somma complessiva di euro 1500,00, oltre alle spese di lite.
La sentenza è passata in giudicato per mancata impugnazione, con attestazione di Cancelleria acquisita agli atti. Alla notificazione del titolo esecutivo non ha fatto seguito alcun adempimento e il termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito in l. n. 30 del 1997, è decorso infruttuosamente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato i presupposti dell’ottemperanza muovendo dagli elementi documentali. La sentenza del giudice del lavoro risulta notificata all’Amministrazione e passata in giudicato, come attestato dalla Cancelleria del Tribunale. Il ricorso è stato ritualmente notificato e il termine di centoventi giorni dal titolo esecutivo è inutilmente decorso.
Su queste basi il ricorso è stato dichiarato fondato e accolto. Il Ministero è stato condannato a dare piena e completa esecuzione alla pronuncia nel termine di novanta giorni, decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza o dalla sua notificazione a cura di parte, se anteriore, riconoscendo il beneficio della carta elettronica.
Il Collegio ha quindi affrontato il profilo della persistente inottemperanza, nominando sin da ora commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato. L’organo ausiliario porrà in essere gli atti necessari all’esecuzione entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata.
Il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza dei fondi dell’Amministrazione soccombente, ai capitoli di bilancio destinati ai pagamenti in questione e all’istituto del pagamento in conto sospeso disciplinato dall’art. 14, comma 2, del d.l. n. 669 del 1996. È ammessa la delega a un funzionario della Direzione territoriale.
Quanto al compenso, il Collegio ha escluso ogni liquidazione, rientrando l’attività commissariale nei compiti istituzionali del dipendente già preposto alla gestione della spesa pubblica. Le spese di giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, sono poste a carico dell’Amministrazione e distratte in favore dei procuratori antistatari.
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Nota della Redazione
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