Inammissibili in appello le censure sulla qualificazione dell’abuso edilizio (C.G.A.R.S. n. 8 del 13.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello il thema decidendum è circoscritto dalle censure ritualmente sollevate in primo grado. È pertanto inammissibile, per violazione del divieto di ius novorum di cui all’art. 104, comma 1, cod. proc. amm., la doglianza che contesti per la prima volta la qualificazione dell’abuso edilizio come variazione essenziale, non costituendo mero sviluppo argomentativo della denunciata carenza assoluta di motivazione dell’ordine di ripristino. La repressione degli abusi edilizi ha natura vincolata e non richiede la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 legge n. 241/1990. L’impossibilità materiale di eseguire la demolizione attiene alla fase esecutiva e non incide sulla legittimità del provvedimento sanzionatorio, né il decorso del tempo può fondare un affidamento tutelabile alla conservazione dell’opera abusiva.

Il Fatto

Il Comune di Siculiana ha ordinato agli appellanti il ripristino dello stato dei luoghi in relazione al secondo e al terzo piano di un immobile, di cui sono rispettivamente proprietari, per la realizzazione di variazioni essenziali con aumento di volume urbanistico rispetto alla concessione edilizia rilasciata nel 1981. L’impugnazione dell’ordinanza e degli atti presupposti è stata respinta dal TAR Sicilia con sentenza breve; il Comune non si è costituito né in primo né in secondo grado.

Gli interessati hanno proposto appello, deducendo l’erroneità delle motivazioni con cui il primo giudice ha respinto i quattro motivi del ricorso originario. Hanno domandato la riforma della sentenza e l’annullamento degli atti impugnati. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 16 luglio 2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la questione della qualificazione dell’abuso. Gli appellanti sostengono che il Comune non ha mai accertato l’aumento di cubatura superiore al 20% richiesto dall’art. 12, lett. b), legge reg. Sicilia n. 16/2016 per integrare la variazione essenziale. La Corte rileva però che, nel primo motivo originario, gli interessati si erano limitati a denunciare la carenza assoluta di motivazione dell’atto sanzionatorio, senza contestare la specifica qualificazione dell’abuso.

La doglianza proposta in appello introduce dunque un vizio del tutto nuovo, non costituente neppure mero sviluppo delle censure originarie: una cosa è dedurre la carenza motivazionale, altro è contestare la qualificazione dell’abuso. Il motivo è pertanto inammissibile ai sensi dell’art. 104 cod. proc. amm., presidio del principio del doppio grado di giurisdizione, come affermato da costante giurisprudenza amministrativa.

Quanto all’impossibilità di eseguire la demolizione senza pregiudizio delle parti legittime o dei terzi, il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui tale circostanza è rilevabile in sede esecutiva e non incide sulla legittimità dell’ordinanza. La sua anticipazione alla fase di adozione del provvedimento è giuridicamente inconcepibile.

Sulla comunicazione di avvio del procedimento, la Corte ribadisce che l’attività di repressione degli abusi edilizi ha natura vincolata e tipizzata, non richiedendo la previa comunicazione ex art. 7 legge n. 241/1990, poiché la partecipazione del destinatario non potrebbe mutarne l’esito. Trattandosi di atto vincolato, non sono necessari la comparazione degli interessi né la motivazione sull’attualità dell’interesse pubblico.

Infine, sul legittimo affidamento e sul richiamo all’art. 8 CEDU e alla giurisprudenza della Corte Edu, la Corte conferma che il decorso del tempo non legittima la conservazione dell’abuso. La difesa non sottopone a critica le ragioni del TAR, sicché l’argomentazione, meramente ripetitiva, è inammissibile. L’appello è respinto; nulla sulle spese, per la mancata costituzione del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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