Termini perentori del terzo condono e ritardo nel pagamento dell’oblazione (C.G.A.R.S. n. 7 del 13.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel c.d. terzo condono edilizio disciplinato dall’art. 32 del d.-l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003, il termine previsto per il versamento dell’intera oblazione è perentorio e il suo mancato rispetto comporta l’assoggettamento delle costruzioni abusivamente realizzate alle sanzioni di cui all’art. 40 della l. 47/1985 e all’art. 48 del d.P.R. 380/2001. La natura perentoria del termine deriva dalla previsione di una sanzione conseguente al suo superamento, che esclude la possibilità di un adempimento tardivo. Il tardivo versamento della seconda e della terza rata dell’oblazione e degli oneri concessori legittima il provvedimento di reiezione dell’istanza di condono. La Regione Siciliana, che ha recepito il terzo condono con l’art. 24 della l.r. 15/2004, non reca alcuna disposizione derogatoria utilizzabile dagli interessati rispetto alla disciplina statale.

Il Fatto

Con provvedimenti del 2020 il Comune di Comiso comunicava agli odierni appellanti il parere contrario espresso su due istanze di condono edilizio presentate nel 2004 ai sensi dell’art. 32 del d.-l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003. L’assoggettamento degli abusi alle sanzioni di cui all’art. 40 della l. 47/1985 e all’art. 48 del d.P.R. 380/2001 dipendeva dal fatto che il pagamento delle seconde e delle terze rate dell’oblazione e degli oneri concessori era avvenuto nel 2019, oltre il termine previsto dalla norma.

Gli interessati impugnavano i provvedimenti davanti al TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, che respingeva il ricorso compensando le spese. Avverso la sentenza propongono appello, deducendo l’erroneità della decisione. Il Comune di Comiso non si è costituito in appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il primo ordine di censure. Gli appellanti sostengono che il procedimento del terzo condono riproduca la disciplina del primo condono di cui alla l. 47/1985, recepita in Sicilia dalla l.r. 37/1985, e che nessuna norma preveda l’inammissibilità della sanatoria per il semplice ritardo nel pagamento delle rate. La tesi è respinta.

Il C.G.A.R.S. ricorda che il condono è strumento eccezionale e temporaneo e che l’art. 32 del d.-l. 269/2003 fissa limiti più stringenti rispetto al primo e al secondo condono. Il comma 37, secondo e ultimo periodo, stabilisce che, se l’oblazione non è stata interamente corrisposta nei termini, le costruzioni sono assoggettate alle sanzioni richiamate. La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che si tratta di termine perentorio, con conseguente perdita del diritto alla sanatoria.

Il Collegio sottolinea che la natura perentoria del termine può derivare anche dalla sola previsione di una sanzione conseguente al suo mancato rispetto. L’immediata operatività del rimedio sanzionatorio esclude ogni adempimento tardivo. La deroga alle norme di governo del territorio si giustifica solo se, entro un arco temporale definito, si realizzino tutte le condizioni prescritte, compreso il pagamento degli oneri.

Quanto al parallelismo tra primo e terzo condono, il richiamo all’art. 40 della l. 47/1985 è limitato alla sola applicazione della sanzione. Sulle potestà normative regionali, il terzo condono è stato recepito con l’art. 24 della l.r. 15/2004, che non reca alcuna disposizione utile agli appellanti.

Anche la seconda linea argomentativa è infondata. La questione di legittimità costituzionale dell’art. 32, comma 37, è manifestamente infondata, avendo la Corte costituzionale, sentenza n. 196 del 2004, già escluso un illegittimo bilanciamento tra tutela del territorio ed esigenze di finanza pubblica. Infine, il motivo introdotto con memoria non notificata è inammissibile, perché nuovo e in contrasto con il divieto di ius novorum di cui all’art. 104 Cod. proc. amm. L’appello è respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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