Esclusione dalla procedura: inammissibile il ricorso contro il solo verbale (TAR Piemonte n. 882 del 13.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il verbale con cui la commissione di gara propone l’esclusione di una proposta progettuale costituisce atto endoprocedimentale, privo di autonoma efficacia lesiva. I vizi degli atti preparatori si traslano sul provvedimento di esclusione, che è l’unico atto dotato di attitudine lesiva, unitamente all’aggiudicazione. Il ricorso che investa il solo verbale, senza impugnare il successivo e distinto provvedimento di esclusione, è inammissibile. La formula di stile che estende l’impugnazione a “tutti gli atti presupposti, consequenziali o comunque connessi” non vale a individuare l’oggetto dell’impugnativa. L’inammissibilità del ricorso introduttivo travolge i motivi aggiunti, non potendo il ricorrente trarre alcuna utilità dall’impugnazione del prosieguo di una procedura dalla quale sia stato definitivamente escluso.

Il Fatto

Nel 2025 il Comune ha avviato un procedimento ex d.lgs. 28 febbraio 2021 n. 38 per la riqualificazione e il recupero di un impianto sportivo comunale. Definiti i requisiti di partecipazione con delibera di giunta, il 30 settembre 2025 è stato pubblicato l’avviso pubblico, al quale hanno aderito la ricorrente e la controinteressata. La ricorrente è stata esclusa dalla procedura all’esito di una valutazione preliminare della propria offerta.

Con ricorso notificato il 30 dicembre 2025 la ricorrente ha impugnato il verbale della commissione tecnica, unitamente all’avviso e al bando, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Respinta l’istanza cautelare, l’amministrazione ha poi avviato una fase di consultazione per raccogliere proposte migliorative del progetto: anche questo atto è stato impugnato con motivi aggiunti. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene fondata e dirimente l’eccezione di inammissibilità per mancata impugnazione del provvedimento di esclusione. Dall’epigrafe del ricorso e dal contenuto delle censure emerge che la ricorrente ha contestato il solo verbale con cui è stata proposta la sua esclusione.

Per giurisprudenza pacifica, il verbale è atto meramente endoprocedimentale: la sua impugnazione non è necessaria, neppure unitamente all’impugnazione dell’aggiudicazione, essendo solo quest’ultima dotata di efficacia lesiva. I vizi degli atti preparatori si traslano sul provvedimento finale, che approva l’intera serie procedimentale. Gli unici atti muniti di valenza provvedimentale sono il provvedimento di aggiudicazione e quello di esclusione, ed è dalla loro comunicazione o acquisita conoscenza che decorre il termine di cui all’art. 120, comma 5, cod. proc. amm.

Il Collegio osserva che, anche volendo ritenere che le peculiarità del caso imponessero l’immediata impugnazione del verbale, ciò non avrebbe esentato la ricorrente dall’impugnare il provvedimento di esclusione successivamente emanato e comunicatole via PEC. Né può avere rilievo la formula di stile che estende l’impugnazione a tutti gli atti presupposti, consequenziali o connessi: essa è priva di qualsiasi valore processuale e non individua l’oggetto dell’impugnativa.

Poiché la ricorrente non ha mai impugnato la propria esclusione, il ricorso introduttivo è inammissibile, così come i successivi motivi aggiunti. La ricorrente non otterrebbe alcuna utilità dall’impugnare il prosieguo di una procedura dalla quale è stata esclusa con un provvedimento divenuto inoppugnabile. Le spese di lite sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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