Ottemperanza al giudicato e obbligo del Ministero per la carta docente (TAR Liguria n. 240 del 18.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, l’amministrazione che non abbia dato esecuzione a una sentenza passata in giudicato, la quale riconosca il diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, è tenuta a provvedervi entro il termine indicato dal giudice, senza che possa opporre alcuna contestazione nel merito della statuizione. La nomina di un commissario ad acta , da individuarsi nel Direttore generale competente, costituisce lo strumento per garantire l’effettività della tutela in caso di ulteriore inerzia. La liquidazione delle spese di lite in favore dei difensori antistatari segue la soccombenza.
Il Fatto
I ricorrenti, docenti a tempo determinato, avevano ottenuto dal Tribunale di Genova, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, dell’importo di euro 500,00 per ciascun anno scolastico, per gli anni indicati in ricorso. Nonostante il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, l’amministrazione non aveva provveduto all’esecuzione della sentenza.
I docenti hanno quindi proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Liguria, chiedendo che fosse ordinata l’esecuzione del giudicato e che fosse nominato un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza. Il Ministero si è costituito in giudizio per resistere.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando l’assenza, nel merito, di qualsiasi contestazione da parte dell’amministrazione intimata. Ha, inoltre, constatato l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.
Conseguentemente, il Collegio ha ordinato al Ministero di provvedere all’esecuzione della sentenza nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione della pronuncia, mediante l’emissione della carta del docente intestata ai ricorrenti e l’accredito delle somme corrispondenti alle annualità oggetto di ricorso. La natura ordinatoria del termine è funzionale a sollecitare un’attività doverosa, non essendo necessaria alcuna ulteriore attività istruttoria o valutativa da parte dell’amministrazione.
Il TAR ha altresì ravvisato i presupposti per la nomina di un commissario ad acta , individuato nel Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero, che dovrà provvedere, accertato il protrarsi dell’inottemperanza, nel successivo termine di trenta giorni.
Quanto alle spese, la soccombenza ha imposto la condanna dell’amministrazione al pagamento in favore dei difensori, in considerazione del carattere seriale della controversia e dell’assimilazione del giudizio di ottemperanza alle procedure esecutive mobiliari, come già affermato dal Consiglio di Stato nella decisione richiamata.
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Nota della Redazione
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