Rifiuto di stipulare l’accordo quadro e revoca dell’aggiudicazione con escussione della garanzia (TAR Toscana n. 663 del 02.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’aggiudicatario di un accordo quadro che abbia formulato un’offerta consapevole e l’abbia confermata in sede di verifica di congruità, dichiarando di attendersi un utile di impresa, non può poi rifiutare la sottoscrizione del contratto adducendo la contraddittorietà della lex specialis. Le clausole ritenute ostative alla formulazione di un’offerta sostenibile devono essere impugnate tempestivamente, non essendo sufficiente allegarne l’ambiguità dopo l’aggiudicazione. Il rifiuto ingiustificato di stipulare legittima la revoca dell’aggiudicazione e la consequenziale escussione della garanzia fideiussoria. Nel caso di specie la verifica della lex specialis era già avvenuta, senza alcuna impugnativa, e le rassicurazioni fornite dall’operatore in merito alla disponibilità delle squadre precludevano ogni doglianza successiva.

Il Fatto

La società ricorrente si aggiudicava il lotto 1 di un accordo quadro con unico operatore, indetto da una società incaricata della gestione del servizio idrico integrato, per lavori di manutenzione delle reti e degli impianti, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo. La ricorrente offriva il ribasso più alto tra i concorrenti. Con la stessa misura si prevedeva la disponibilità permanente di quattro squadre tipo di pronto intervento e di ulteriori quattro in orario ordinario, con tempi di attivazione indicati nel capitolato speciale.

Avviata la verifica di congruità, la stazione appaltante concludeva positivamente il subprocedimento e aggiudicava la commessa. In seguito, dopo uno scambio di chiarimenti sul contenuto del capitolato, la ricorrente comunicava il rifiuto di sottoscrivere il contratto, dolendosi della contraddittorietà della legge di gara. La stazione appaltante revocava quindi l’aggiudicazione, disponeva l’escussione della polizza fideiussoria e la segnalazione all’Anac. Di qui l’impugnazione.

La Motivazione della Corte

Il collegio prescinde dalle eccezioni preliminari di inammissibilità, essendo il ricorso infondato nel merito. La ricorrente ha formulato l’offerta in piena consapevolezza, ritenendola non solo sostenibile ma remunerativa, dichiarando in sede di giustificazioni di attendersi un utile pari al 10% del valore dell’appalto. La stessa verifica di congruità si è chiusa con esito positivo.

Se la lex specialis fosse stata realmente contraddittoria e fuorviante, la ricorrente avrebbe dovuto impugnarla tempestivamente, censurando le clausole ostative alla formulazione di un’offerta sostenibile. Il costo del personale indicato nell’offerta coincideva sostanzialmente con quello stimato dalla stazione appaltante e veniva confermato nelle giustificazioni.

Anche nella fase dei requisiti di esecuzione, dopo i chiarimenti richiesti, la ricorrente ha formalmente confermato l’impegno a mettere a disposizione le squadre di intervento, dichiarando di voler provvedere, in caso di carenza, all’assunzione di personale e al noleggio di mezzi. Di fronte a tali dichiarazioni l’amministrazione non aveva ragione di rinunciare ad aggiudicare la commessa all’operatore che aveva offerto il ribasso migliore.

La natura stessa dell’accordo quadro esclude che il rifiuto trovi giustificazione. Il collegio richiama la figura del contratto normativo e il consolidato orientamento secondo cui Cons. Stato, sez. V, 23 gennaio 2024, n. 741 e Cons. Stato, sez. III, 25 ottobre 2022, n. 9117 escludono che l’aggiudicatario acquisisca un diritto a rendere il servizio nella misura massima del valore stimato, spettando all’amministrazione la determinazione di an, quando e quantum dei contratti attuativi. Ne deriva che, ad eccezione delle due squadre di pronto intervento, per le quali è previsto il canone di reperibilità, non era necessario tenere ferme le risorse per l’intera durata dell’appalto.

A fronte del rifiuto formalizzato di sottoscrivere, risulta del tutto legittima la revoca dell’aggiudicazione e la conseguente escussione della garanzia. Il ricorso è respinto, con condanna della ricorrente alle spese di lite, liquidate in € 5.000,00 oltre oneri e accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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