Disapplicato contributo AGCOM per contrasto col paese d’origine (TAR Lazio n. 6563 del 13.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il contributo dovuto all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni dai fornitori di servizi di piattaforma per la condivisione di video non stabilite in Italia rientra nel campo di applicazione della direttiva 2000/31/CE (c.d. direttiva e-commerce) e, pertanto, soggiace al principio del paese d’origine. L’esenzione di cui all’art. 3, paragrafo 3, della direttiva 2000/31/CE, relativa al settore del diritto d’autore, deve essere interpretata restrittivamente e non include un obbligo contributivo solo indirettamente connesso alla disciplina sostanziale del diritto d’autore. Ne consegue la disapplicazione dell’art. 4, comma 1, d.lgs. n. 177/2021, nella parte in cui include tra i soggetti obbligati i prestatori di servizi della società dell’informazione non stabiliti nel territorio nazionale.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitore di servizi di piattaforma per la condivisione di video stabilita in Irlanda, ha impugnato la delibera AGCOM n. 376/22/CONS e gli atti connessi, con cui l’Autorità ha determinato la misura e le modalità di versamento del contributo dovuto per l’anno 2022. La società ha contestato la legittimità della delibera, deducendo sette motivi di ricorso fondati sulla violazione del principio del paese d’origine e della libera prestazione dei servizi, sulla natura della contribuzione e sulla sua compatibilità con il diritto dell’Unione europea.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha valutato, in primo luogo, il motivo di ricorso relativo alla violazione del principio del paese d’origine di cui alla direttiva 2000/31/CE, richiamando la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea che ha escluso la possibilità di imporre obblighi contributivi ai prestatori di servizi della società dell’informazione non stabiliti nel territorio dello Stato membro che pretende il pagamento.
La controversia ha riguardato l’applicabilità della direttiva e-commerce al contributo imposto dall’AGCOM. Sul punto, il Collegio ha osservato che il contributo è imposto alla ricorrente in qualità di prestatore di servizi della società dell’informazione, con conseguente riconducibilità della fattispecie all’ambito di operatività della direttiva, come definito dagli artt. 1 e 2 della medesima. Ha, inoltre, rilevato che la direttiva sul diritto d’autore nel mercato unico digitale fa espressamente salva l’applicabilità della direttiva 2000/31/CE.
Quanto all’eccezione sollevata dall’Autorità, incentrata sulla natura tributaria del contributo e sulla sua afferenza a un settore sottratto all’ambito di applicazione della direttiva e-commerce, il Tribunale ha richiamato l’orientamento consolidato del Consiglio di Stato, che ha disatteso tale tesi. Ha, quindi, ritenuto inapplicabile l’esenzione di cui all’art. 3, paragrafo 3, della direttiva 2000/31/CE, relativa ai diritti d’autore e diritti connessi, poiché la misura contestata introduce un meccanismo di auto-finanziamento dell’Autorità solo indirettamente connesso alla materia del diritto d’autore, che non può essere ricompreso nella deroga, da interpretarsi restrittivamente.
Il Collegio ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, avente priorità logica rispetto alle altre censure, e ha disposto la disapplicazione dell’art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 177/2021, nella parte in cui include tra i soggetti obbligati i prestatori di servizi della società dell’informazione non stabiliti in Italia, con conseguente annullamento delle delibere impugnate. La novità delle questioni esaminate ha giustificato l’integrale compensazione delle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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