Giudizio di ottemperanza e commissario ad acta per il Ministero inadempiente (TAR Piemonte n. 863 del 09.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’Amministrazione al giudicato e ordina l’esecuzione del titolo nel termine fissato. Il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996, previsto per l’avvio delle azioni esecutive in danno dell’Amministrazione, si applica anche al giudizio di ottemperanza. Sussistendo i presupposti, può essere nominato sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega, per l’ipotesi di protratta inottemperanza. La liquidazione delle spese segue i parametri del d.m. n. 55 del 2014, ridotti in caso di attività difensiva semplice e seriale.

Il Fatto

La ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di una somma in favore della parte, a titolo di retribuzione professionale docente, oltre interessi legali. Il titolo era stato notificato all’Amministrazione soccombente presso il suo domicilio reale ed era divenuto definitivo.

Decorso inutilmente il termine per l’esecuzione, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR, chiedendo l’ordine di pagamento e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, senza contestare l’inadempimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti, anche di rito, dell’azione di ottemperanza. La sentenza azionata è stata attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c., come riformulato dall’art. 3, comma 34, del d.lgs. n. 149 del 2022, ed è stata notificata a mezzo PEC al Ministero presso il suo domicilio reale.

Il TAR ha rilevato che, alla data di proposizione del ricorso, era infruttuosamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica, stabilito dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996 per l’avvio delle azioni esecutive in danno dell’Amministrazione. Tale termine è applicabile anche al giudizio di ottemperanza. Non risultava, inoltre, alcuna contestazione sull’omessa ottemperanza.

Accertato l’inadempimento, il Collegio ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al titolo e di pagare le somme liquidate in favore della ricorrente nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine è stato nominato sin d’ora un commissario ad acta, individuato nel Capo di Gabinetto del Ministero, con facoltà di delegare l’esercizio dei poteri commissariali ad altro dirigente o funzionario della Direzione competente.

Quanto alle spese, il Collegio le ha poste a carico dell’Amministrazione intimata, liquidandole secondo i parametri del d.m. n. 55 del 2014, ridotti in ragione dell’obiettiva semplicità e della marcata serialità dell’attività difensiva, richiamando sul punto Cons. Stato, Sez. II, n. 7316 del 2025, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Il TAR ha infine osservato che l’inerzia del Ministero nel dare esecuzione al giudicato civile per cause di lavoro dei docenti non costituisce un’ipotesi isolata, ma si inserisce in un contenzioso seriale, con plurime condanne rimaste inottemperate e sulle quali maturano interessi. Per questo ha disposto la trasmissione di copia della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei Conti del Lazio, per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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