Inammissibilità per ne bis in idem del ricorso in ottemperanza (TAR Abruzzo n. 348 del 11.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza è inammissibile per violazione del principio del ne bis in idem processuale quando risulta sovrapponibile a un precedente gravame già definito con sentenza passata in giudicato quanto a parti, petitum e causa petendi. La riproposizione delle medesime domande e degli stessi motivi, ancorché arricchiti da nuovi riferimenti normativi o da deduzioni difensive ulteriori, determina una duplicazione del giudizio che l’ordinamento processuale vieta per assicurare l’economia dei mezzi processuali e prevenire il rischio di giudicati contrastanti.

Il Fatto

Il ricorrente aveva già ottenuto, con la sentenza TAR Abruzzo-Pescara n.168 del 24 giugno 2019, l’accoglimento del ricorso avverso il silenzio-inadempimento del Ministero dell’Interno, con conseguente ordine di definire il procedimento avviato con l’istanza del 4 settembre 2017 volta al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di alcune patologie e del correlativo equo indennizzo.

A seguito dell’inerzia perdurante dell’Amministrazione, il ricorrente aveva proposto un primo ricorso in ottemperanza, accolto con la sentenza TAR Abruzzo-Pescara n.8 del 2026, la quale aveva accertato l’obbligo di provvedere sulle istanze del 4 settembre 2017 e del 2 ottobre 2018, riconosciuto il diritto di accesso agli atti della domanda del 21 marzo 2025 e dichiarato la nullità degli atti violativi del giudicato. Nonostante tale esito favorevole, la parte proponeva un nuovo ricorso per l’ottemperanza volto all’esecuzione del medesimo giudicato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato d’ufficio la possibile inammissibilità del ricorso, segnalata in camera di consiglio, per violazione del principio del ne bis in idem processuale.

Il confronto tra il nuovo ricorso e quello definito con la sentenza n.8 del 2026 ha evidenziato una piena sovrapponibilità quanto alle parti, al petitum e alla causa petendi: identiche erano le domande proposte e i motivi posti a loro sostegno. Il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale che, in fattispecie analoghe, ha escluso la possibilità di reiterare l’azione di ottemperanza per gli stessi titoli già esaminati.

La decisione si fonda sulla considerazione che la violazione del giudicato dedotta nel nuovo ricorso costituisce l’oggetto stesso del precedente giudizio di ottemperanza, già definito in senso favorevole alla parte. La riproposizione delle medesime censure, sebbene corredate da richiami normativi aggiuntivi, non integra gli estremi di una nuova domanda ma determina una duplicazione del giudizio non consentita.

Alla declaratoria di inammissibilità ha fatto seguito la compensazione delle spese di lite, giustificata dalle peculiarità della vicenda processuale, e l’ordine di oscuramento dei dati identificativi della parte ricorrente ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 196 del 2003.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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