Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad (TAR Piemonte n. 867 del 09.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è proponibile solo dopo l’infruttuoso decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, stabilito dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996, applicabile anche all’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario nei confronti dell’Amministrazione. Accertata l’inerzia, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro un termine, e può nominare sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza. L’esecuzione del giudicato civile per crediti di lavoro dei docenti è doverosa e non tollera la sistematica inottemperanza.
Il Fatto
Parte ricorrente, docente, ha agito in ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, in suo favore, della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno per reiterazione dei contratti, oltre interessi legali.
Dopo la notifica del titolo al Ministero, l’Amministrazione è rimasta inerte. La ricorrente ha quindi chiesto al TAR l’esecuzione delle somme liquidate, la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato i presupposti di rito. La sentenza azionata è stata attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c. e notificata a mezzo PEC al Ministero soccombente presso il suo domicilio reale.
Alla data di proposizione del ricorso era decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica, previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996 per l’avvio delle azioni esecutive in danno dell’Amministrazione. Tale termine si applica anche al giudizio di ottemperanza. L’inerzia dell’Amministrazione non è stata contestata.
Ricorrono dunque i presupposti per l’accoglimento della domanda. Il TAR ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza e di pagare le somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della decisione.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio ha nominato sin d’ora il commissario ad acta, individuato nel Capo di Gabinetto del Ministero, con facoltà di delegare ad altro dirigente della Direzione competente. La ricorrente dovrà avvisare il commissario dell’infruttuoso decorso del termine, indicando anche il proprio codice fiscale. Il compenso del commissario è compreso in quello già percepito dall’Amministrazione di appartenenza.
Le spese sono poste a carico del Ministero e liquidate con distrazione in favore dei procuratori antistatari, ridotte per la semplicità e la serialità dell’attività difensiva. Il Collegio ha inoltre rilevato che l’inerzia del Ministero non è isolata, inserendosi in un contenzioso seriale con plurime condanne inottemperate: ha quindi disposto la trasmissione della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei Conti del Lazio per gli eventuali provvedimenti di competenza.
Nota della Redazione
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