Rigetto cautelare per carenza di fumus nel diniego di permesso di soggiorno dopo condanna per rapina (TAR Lombardia n. 930 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esame dell’istanza cautelare ex art. 55 cod. proc. amm., la valutazione del fumus boni iuris deve tenere conto della sussistenza di una sentenza di condanna per reati ostativi, quale la rapina aggravata in concorso, che giustifica il diniego del permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per attesa occupazione. La presenza nel territorio nazionale di un familiare legalmente soggiornante non costituisce, di per sé, elemento sufficiente a escludere il pericolo di reiterazione della condotta criminosa e non inficia la legittimità del provvedimento di rigetto. Ne consegue il rigetto della domanda cautelare per manifesta infondatezza del ricorso.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, impugnava dinanzi al TAR Lombardia il provvedimento con cui la Questura aveva rigettato la sua richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato e, in subordine, per attesa occupazione. Il diniego risultava motivato dalla esistenza di una sentenza di condanna per il reato di rapina aggravata in concorso.
Con l’atto introduttivo veniva proposta anche istanza cautelare ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., chiedendo la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato. Si costituiva in giudizio il Ministero dell’Interno, a mezzo dell’Avvocatura dello Stato, per resistere al ricorso e alla domanda cautelare.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato la domanda cautelare alla luce dei canoni propri della fase incidentale, incentrati sulla valutazione sommaria del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Ad un primo sommario esame, il ricorso non è apparso assistito da fumus, in quanto il rigetto della richiesta di permesso di soggiorno risultava ancorato a una sentenza di condanna per rapina aggravata in concorso. Tale circostanza integra uno dei presupposti che, alla stregua della normativa in materia di immigrazione, legittimano il diniego del titolo di soggiorno. Il Tribunale ha quindi ritenuto che la motivazione del provvedimento impugnato fosse idonea a sorreggere il diniego.
Quanto all’elemento addotto dal ricorrente a sostegno dell’istanza, ossia la presenza in Italia della madre quale unico familiare legalmente soggiornante, il Collegio ha evidenziato come tale circostanza non rivesta carattere pregnante. La presenza del familiare non è, infatti, di per sé sufficiente a escludere il pericolo di reiterazione della condotta criminosa, che costituisce il presupposto valutativo alla base del diniego.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha ritenuto insussistenti i presupposti per l’accoglimento della misura cautelare, rigettando l’istanza. Le spese della fase cautelare sono state compensate, tenuto conto della natura della controversia.
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Nota della Redazione
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