Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad (TAR Piemonte n. 862 del 09.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, qualora l’Amministrazione sia rimasta inerte nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato e nomina sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza. Il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996 trova applicazione anche nel rito dell’ottemperanza. La reiterata inosservanza del giudicato da parte dell’Amministrazione scolastica, per il carattere seriale del contenzioso, giustifica la segnalazione della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei Conti.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, una sentenza di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della retribuzione professionale, per un importo liquidato in suo favore. Il titolo, pubblicato e notificato, era passato in giudicato senza che l’Amministrazione vi desse esecuzione.
Con ricorso al TAR Piemonte, la docente ha quindi promosso il giudizio di ottemperanza, chiedendo l’ordine di pagamento delle somme liquidate, in capitale e interessi legali, e la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato in via preliminare la sussistenza dei presupposti processuali. La sentenza azionata è stata attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 cod. proc. civ., come riformulato dall’art. 3, comma 34, del d.lgs. n. 149 del 2022, ed è stata notificata a mezzo PEC al Ministero soccombente presso il suo domicilio reale.
Sul piano del rito, il giudice ha accertato che alla data di proposizione del ricorso era infruttuosamente decorso il termine di 120 giorni dalla notifica, fissato dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996 per l’avvio delle azioni esecutive in danno dell’Amministrazione. Tale termine è applicabile anche al giudizio di ottemperanza. Non risultava, inoltre, alcuna contestazione sull’inadempimento.
Ricorrendo i presupposti, il TAR ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al titolo e di pagare le somme liquidate in favore della ricorrente entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della decisione. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, ha nominato sin d’ora il commissario ad acta, individuato nel Capo di Gabinetto del Ministero, con facoltà di delega, prevedendo che la ricorrente lo avvisi dell’infruttuoso decorso del termine.
Le spese processuali sono state poste a carico del Ministero e liquidate secondo i parametri del d.m. n. 55 del 2014, ridotti in ragione dell’obiettiva semplicità e della marcata serialità dell’attività difensiva, con richiamo a Cons. Stato, Sez. II, n. 7316 del 2025.
Da ultimo, il Collegio ha rilevato che l’inerzia del Ministero nell’eseguire il giudicato civile per le cause di lavoro dei docenti non costituisce un’ipotesi isolata, inserendosi in un contenzioso divenuto seriale, con plurime condanne rimaste inottemperate, sulle quali maturano interessi e spese. Ha pertanto disposto la trasmissione di copia della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei Conti del Lazio, per gli eventuali provvedimenti di competenza.
Nota della Redazione
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