Controversie sulla perizia di variante autostradale spettano al giudice ordinario (TAR Piemonte n. 842 del 08.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie relative all’approvazione, da parte dell’amministrazione concedente, della perizia di variante presentata dal concessionario autostradale, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario e non a quello amministrativo. Il provvedimento di approvazione non è espressione di un potere autoritativo idoneo a incidere unilateralmente sui diritti e sugli obblighi convenzionali, ma si sostanzia in un sindacato di ordine tecnico-giuridico sulla necessità e sulle modalità di realizzazione delle opere e sulla congruità dei costi. La materia del contendere attiene alla fase esecutiva del rapporto concessorio e a pretese di natura patrimoniale, con conseguente difetto di giurisdizione del giudice amministrativo anche quando sia impugnato l’atto di approvazione.

Il Fatto

La società concessionaria ha impugnato davanti al TAR il provvedimento con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha approvato la perizia di variante tecnica in diminuzione di spesa, stralciando alcune lavorazioni e non riconoscendo i relativi importi come investimento. La ricorrente ha contestato il mancato riconoscimento delle voci stralciate e la percentuale di ribasso applicata in esecuzione di un precedente provvedimento ministeriale, già annullato con sentenza di questo Tribunale e confermato in appello dal Consiglio di Stato.

Nelle more, il giudizio era stato sospeso in attesa della definizione dell’appello sulla questione pregiudiziale. Definito l’appello, il Collegio ha rilevato d’ufficio un possibile difetto di giurisdizione e ha assegnato alle parti termine per memorie; la difesa erariale ha chiesto la declaratoria del difetto di giurisdizione, mentre la ricorrente si è rimessa alla decisione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta in via pregiudiziale la questione di giurisdizione, richiamando l’orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in una fattispecie assimilabile. Secondo tale indirizzo, l’impugnazione del provvedimento con cui il Ministero concedente approva parzialmente il progetto predisposto dalla concessionaria non devolve la controversia alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, perché la lite non riguarda la fase di affidamento della realizzazione e della gestione dell’opera, ma la fase esecutiva del rapporto.

Il provvedimento impugnato non è configurabile come esercizio di un potere autoritativo che consenta all’amministrazione di incidere unilateralmente sul contenuto dei diritti e degli obblighi previsti dalla convenzione. La valutazione spettante al concedente non implica un potere di pianificazione esteso alla conformazione della rete autostradale e alle modalità di svolgimento del servizio, ma un sindacato tecnico-giuridico sulla necessità e sulle modalità di realizzazione delle opere e sulla congruità dei costi preventivati, da compiersi nell’ambito delle pattuizioni convenzionali e capitolari che definiscono i diritti e gli obblighi delle parti.

Nel medesimo senso il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa, secondo cui la giurisdizione esclusiva viene meno quando la materia del contendere si concentra su profili e pretese di natura patrimoniale, relative esclusivamente all’attuazione del rapporto concessorio, senza che venga in gioco l’esercizio di poteri riconducibili alle funzioni pubblicistiche dell’amministrazione.

In applicazione di tali principi, la controversia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, riguardando una pretesa di natura patrimoniale connessa all’attuazione del rapporto concessorio. A diverse conclusioni non conduce la censura sulla percentuale di ribasso: nella presente sede non è oggetto di sindacato l’esercizio del potere autoritativo dell’ente concedente nella determinazione di quella percentuale, già scrutinato nel giudizio definito dal Consiglio di Stato, ma soltanto i suoi effetti derivati nell’ambito esecutivo. Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono pertanto dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione, con compensazione delle spese di lite in ragione delle difficoltà interpretative sul riparto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *