Titolo di viaggio per protezione sussidiaria: fondate ragioni desumibili dal riconoscimento (Cons. Stato n. 5535 del 09.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il titolare dello status di protezione sussidiaria non ha diritto automatico al titolo di viaggio, poiché l’art. 24, comma 2, d.lgs. n. 251/2007 ne subordina il rilascio alla sussistenza di fondate ragioni che impediscano di chiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del Paese di cittadinanza. Non può però affermarsi che i presupposti posti a base del riconoscimento della protezione siano di per sé estranei a tali ragioni: essi possono concretarle, purché lo straniero le articoli e rappresenti, senza un mero rinvio per relationem. Nella materia della protezione internazionale il principio dispositivo va temperato con il metodo acquisitivo, non potendosi addossare al ricorrente un onere probatorio che le circostanze di fatto rendono impossibile o sommamente arduo assolvere.

Il Fatto

La ricorrente, cittadina di un Paese terzo, ha ottenuto in via giudiziale la protezione sussidiaria. In seguito ha chiesto alla Questura il titolo di viaggio, che le è stato negato con un provvedimento fondato su un duplice ordine di rilievi: l’insussistenza delle fondate ragioni ostative al ricorso alle autorità consolari del Paese di origine, non assimilabili al territorio dello Stato, e la mancata dimostrazione di un pericolo concreto connesso al contatto con tali autorità.

Il TAR Lazio ha respinto il ricorso, ravvisando carenze di allegazione e di prova, e rimarcando la differenza di regime tra il rifugiato, destinatario di rilascio automatico, e il titolare di protezione sussidiaria, tenuto a comprovare le fondate ragioni. La questione arriva così al Consiglio di Stato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’inquadramento normativo: la persona ammissibile alla protezione sussidiaria appartiene al genus della protezione internazionale insieme al rifugiato, mentre il titolo di viaggio è rilasciato solo quando sussistono le fondate ragioni previste dall’art. 24, comma 2, d.lgs. n. 251/2007.

Sul piano probatorio, i giudici di appello censurano la decisione di primo grado là dove addossa l’onere della prova al ricorrente. Nella protezione internazionale deve essere avvertito il temperamento del principio dispositivo con il metodo acquisitivo. Appare arduo esigere dall’appellante informazioni dettagliate e aggiornate sullo stato dei familiari rimasti nel Paese di origine, se ella ha dovuto recidere i rapporti per timore di ritorsioni.

La Corte richiama l’orientamento per cui l’impossibilità di contatti con il Paese di origine non si esaurisce nei casi di rischio per l’incolumità, ma rileva in tutte le circostanze in cui gli apparati burocratici rendono impossibile conseguire il documento richiesto (Cons. Stato, sez. V, n. 5947 del 2022). Richiama altresì la giurisprudenza secondo cui non v’è automatismo tra protezione e titolo di viaggio, né è sufficiente un rinvio per relationem ai presupposti della protezione: lo straniero deve spiegare come e perché da essi siano ricavabili le fondate ragioni (TAR Lazio n. 11218 del 2024).

Applicando tali coordinate, l’appello è fondato: dalla statuizione sulla concessione della protezione sussidiaria emerge un concreto pericolo persecutorio correlato al rischio di trattamenti inumani e degradanti nel Paese di origine, che sconsiglia sul piano pratico un contatto con le relative autorità consolari. L’appello è quindi accolto, il ricorso di primo grado è accolto e il provvedimento questorile è annullato, con compensazione delle spese del doppio grado e liquidazione dell’onorario al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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