Annullamento d’ufficio del permesso in sanatoria oltre il termine di dodici mesi (TAR Piemonte n. 837 del 07.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il permesso di costruire, e parimenti il titolo in sanatoria, ha natura ampliativa della sfera giuridica del richiedente e non recettizia: produce i suoi effetti dal momento dell’adozione, a prescindere dalla conoscenza che il destinatario ne abbia. Ne deriva che l’annullamento d’ufficio ai sensi dell’art. 21-nonies, comma 1, l. n. 241/1990, nel testo vigente dal 31.07.2021, va adottato entro il termine ragionevole e comunque non superiore a dodici mesi decorrenti dall’adozione del provvedimento di autorizzazione. È illegittimo il provvedimento di autotutela emanato oltre tale termine senza alcuna motivazione sulle ragioni del superamento. Il provvedimento di secondo grado è altresì viziato per difetto di motivazione quando omette ogni valutazione sull’interesse pubblico alla rimozione di opere di modestissima consistenza.
Il Fatto
Il Comune aveva assentito con permesso di costruire la posa di una recinzione in legno, di un ricovero attrezzi prefabbricato e di una pavimentazione in calcestruzzo di modeste dimensioni. Quel titolo era stato annullato in autotutela e il proprietario aveva ottenuto l’accoglimento del ricorso con sentenza passata in giudicato.
Su istanza della proprietà, poi volturata al comodatario del fondo, il Comune aveva rilasciato un permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 per modeste difformità, adeguate alle prescrizioni imposte da una precedente ordinanza sindacale in materia di benessere animale. Con un secondo provvedimento, notificato ai destinatari, il Comune ha annullato d’ufficio quel titolo, accertando l’assenza dell’autorizzazione paesaggistica in area ricadente nella fascia di 150 metri da un corso d’acqua tutelato ex art. 142, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 42/2004. I destinatari hanno impugnato la determinazione e gli atti connessi.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale accoglie il ricorso sulla base delle prime due censure. Sul primo profilo richiama la giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui il permesso di costruire ha natura non recettizia: è idoneo a produrre effetti fin dall’emanazione, indipendentemente dalla comunicazione e dal ritiro materiale. Solo per gli effetti pregiudizievoli, come la decadenza per mancato inizio dei lavori, può postularsi una natura recettizia. Alla stessa conclusione la Corte perviene per il titolo in sanatoria, che dispiega i propri effetti dal perfezionamento dell’adozione anche nei confronti dell’amministrazione preposta al vincolo.
Su questa premessa il Collegio applica l’art. 21-nonies, comma 1, l. n. 241/1990, nel testo vigente dal 31.07.2021, che fissa il termine ragionevole e comunque non superiore a dodici mesi. La novella è entrata in vigore il 31.07.2021, mentre il provvedimento impugnato è stato emanato il 26.9.2022, ben oltre il suddetto termine e senza alcuna motivazione sulle ragioni del superamento. L’annullamento d’ufficio è pertanto illegittimo.
Fondata è anche la seconda censura. Il provvedimento individua la disciplina paesaggistica asseritamente violata ma omette ogni minima valutazione in punto interesse pubblico alla rimozione di opere di assai modesta consistenza, in parte imposte dalla precedente ordinanza sindacale. Richiama sul punto le considerazioni già espresse in sede di annullamento del primo provvedimento di autotutela: pur a fronte di un interesse pubblico qualificato alla tutela paesaggistica, manca una seppur minima valutazione dell’impatto delle opere sul bene tutelato.
Non accolta è invece la censura sul giudicato. Il principio del one shot temperato preclude un terzo intervento sfavorevole al privato, ma la sentenza anteriore si era limitata a rilevare le carenze motivazionali del primo provvedimento, non precludendo in via assoluta un secondo esame.
Infondate sono le ultime due censure. Il vincolo paesaggistico si fonda sull’art. 142, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 42/2004 e opera ope legis: la mancata indicazione nelle tavole dello strumento urbanistico comunale resta priva di rilievo. I deducenti stessi riconoscono un seppur minimale ingombro dei manufatti, che accedono a più consistenti opere prive di preventivo vaglio paesaggistico. Il ricorso è quindi accolto, con annullamento degli atti gravati e compensazione delle spese.
Nota operativa: nel link ho modificato solo l’`&` in `&` come da regola sul `href`. Il link ricevuto era `https://mdp.giustizia-amministrativa.it/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_to&nrg=202201193&nomeFile=202600837_01.xml&subDir=Provvedimenti`; non ho aggiunto né tolto parametri.
Nota della Redazione
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