Diffida dopo la decadenza vale come nuova istanza contro il silenzio (TAR Lazio n. 180 del 02.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Decorso il termine di decadenza di un anno previsto dall’art. 31, comma 2, c.p.a. per l’impugnazione del silenzio-inadempimento, la parte che conservi interesse a una pronuncia dell’Amministrazione può rivolgerle una nuova istanza. La diffida tardiva può essere equiparata a una nuova domanda, idonea a far decorrere un nuovo termine per agire, purché contenga i requisiti sostanziali di una nuova istanza e richiami espressamente l’obbligo di provvedere. Formatosi il nuovo silenzio, il ricorso è tempestivo. Nel merito, costituitasi l’Amministrazione con atto di mera forma senza provare di avere provveduto, è illegittimo il silenzio serbato oltre il termine di conclusione del procedimento, con conseguente ordine di provvedere con atto espresso.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un permesso di soggiorno per protezione speciale rilasciato dalla Questura di Latina e con validità fino al 10 febbraio 2024, presentava in data 21 novembre 2023, tramite kit postale, istanza di conversione in permesso per lavoro subordinato, ai sensi dell’art. 7, comma 3, d.l. n. 20/2023, convertito con legge n. 50/2023. L’Amministrazione non concludeva il procedimento, né provvedeva sui solleciti, l’ultimo dei quali in data 15 maggio 2025.

Con ricorso notificato il 24 maggio 2025 e depositato il 25 maggio successivo, il ricorrente impugnava il silenzio-inadempimento e chiedeva l’accertamento dell’obbligo di provvedere. Ammesso al patrocinio a spese dello Stato, otteneva la fissazione della camera di consiglio del 14 gennaio 2026.

La Motivazione della Corte

All’esito della camera di consiglio, il Collegio rilevava d’ufficio, ai sensi dell’art. 73 c.p.a., un possibile profilo di inammissibilità: il ricorso, notificato il 24 maggio 2025, appariva proposto oltre il termine annuale di cui all’art. 31, comma 2, c.p.a., decorrente dal sessantesimo giorno successivo alla presentazione dell’istanza del 21 novembre 2023.

Il ricorrente replicava che, essendo l’Amministrazione ancora inadempiente, la diffida a provvedere trasmessa via PEC in data 15 maggio 2025 doveva costituire il punto di decorrenza del termine decadenziale. La diffida richiamava espressamente l’istanza rimasta inevasa e l’esistenza dell’obbligo di provvedere.

Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui, decorso il termine annuale, la parte che conservi interesse può rivolgere all’Amministrazione una nuova istanza, come previsto dallo stesso art. 31, comma 2, c.p.a., e impugnare tempestivamente il nuovo silenzio. La diffida tardiva è equiparabile a una nuova domanda, idonea a far decorrere nuovamente il termine per agire, qualora ne possieda i requisiti sostanziali (T.A.R. Campania n. 3232 del 2024; T.A.R. Campania n. 5911 del 2024; T.A.R. Lazio n. 12806 del 2022).

Superato il profilo pregiudiziale, il ricorso è ritenuto fondato. L’Amministrazione, costituitasi con atto di mera forma, non ha provato di avere provveduto, ed è ampiamente decorso il termine di sessanta giorni per la conclusione del procedimento con provvedimento espresso. Il ricorso è quindi accolto, con declaratoria di illegittimità del silenzio e ordine di pronunciarsi entro 60 giorni, con condanna alle spese liquidate in euro 1.500,00 e rinvio della liquidazione del compenso al difensore alla camera di consiglio del 10 giugno 2026, previa integrazione documentale ex art. 79, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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