Esecuzione del giudicato sulla carta del docente e commissario ad acta (TAR Piemonte n. 766 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorrente che aziona il giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, rilasciata in copia attestata conforme ai fini dell’art. 475 c.p.c. e notificata al domicilio reale dell’Amministrazione, ha diritto all’ordine di esecuzione del titolo e al pagamento delle somme liquidate, una volta decorso inutilmente il termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996. Il TAR dispone l’adempimento entro sessanta giorni e nomina sin d’ora il Commissario ad acta per l’ipotesi di inutile decorso del termine. La penalità di mora, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., è dovuta nella misura degli interessi legali, con decorrenza dalla notificazione della sentenza di ottemperanza.
Il Fatto
Con separati ricorsi, poi riuniti, i ricorrenti hanno chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi su sentenze del giudice ordinario che avevano riconosciuto in loro favore il beneficio economico della carta elettronica del docente, per importi corrispondenti a € 500,00 annui per ciascun anno scolastico indicato nei titoli, oltre interessi legali.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito opponendosi formalmente all’accoglimento. Le cause sono state trattenute in decisione all’esito della camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale rileva che per ciascun ricorso sussistono i presupposti, anche di rito, per l’accoglimento della domanda di ottemperanza. La sentenza azionata è stata rilasciata in copia attestata conforme all’originale ai fini dell’art. 475 c.p.c. ed è stata notificata mediante posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il domicilio reale. Alla data di proposizione del ricorso era inoltre decorso inutilmente il termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996.
Non essendovi contestazione sull’omesso adempimento, il TAR ordina all’Amministrazione di dare esecuzione ai titoli e di pagare le somme liquidate nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine viene nominato sin d’ora il Commissario ad acta nella persona del Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, il quale provvede entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. La parte ricorrente è onerata di comunicare al Commissario il proprio codice fiscale entro sette giorni. Le funzioni commissariali, essendo affidate a un dipendente pubblico, si intendono connesse ai compiti istituzionali, con compenso compreso in quello già percepito.
Il Tribunale accoglie anche la domanda di penalità di mora, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., determinandola nella misura degli interessi legali su quanto dovuto in dipendenza del giudicato. Il dies a quo è individuato nel giorno della notificazione della sentenza all’Amministrazione inadempiente; il dies ad quem nel giorno dell’adempimento spontaneo, sia pure tardivo, oppure, in caso di perdurante inadempimento, nel giorno da cui ha efficacia la nomina del Commissario.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate per ciascun ricorso, indipendentemente dalla riunione, sulla base della Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al DM n. 55 del 2014, soggetta a dimidiazione e ridotta in ragione della serialità della controversia e della difficoltà operativa rappresentata dalla difesa erariale. Si provvede alla distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario. Il Tribunale manda infine alla Segreteria per la trasmissione dei fascicoli alla Procura regionale della Corte dei Conti per il Lazio.
Nota della Redazione
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