Legittimo lo scioglimento del comune per condizionamento camorristico (TAR Lazio n. 3983 del 03.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La gestione straordinaria di un ente locale ai sensi dell’art. 143 TUEL presuppone che il condizionamento criminale sia reso evidente da elementi concreti, univoci e rilevanti, idonei ad alterare il procedimento di formazione della volontà degli organi amministrativi e a compromettere l’imparzialità dell’ente. Il provvedimento di scioglimento è misura straordinaria e preventiva, non sanzionatoria, espressione di ampia discrezionalità statale: il giudice amministrativo non sostituisce la valutazione degli elementi fattuali, ma verifica la congruità della motivazione e la sussistenza dei presupposti. La cessazione dalla carica non esclude l’interesse degli amministratori a ricorrere, ove residui un pregiudizio prognostico sul prosieguo della carriera politica.

Il Fatto

Il ricorso è proposto da amministratori e consiglieri comunali di un comune campano, già eletti nel 2020, avverso il decreto del Presidente della Repubblica del 28.3.2025 con cui è stata disposta la gestione straordinaria dell’ente ai sensi dell’art. 143 del d.lgs. 267/2000 e nominata la Commissione straordinaria per diciotto mesi, oltre agli atti presupposti.

A monte, vicende complesse: la sospensione di diritto dagli incarichi per l’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare, la nomina di un commissario prefettizio, le dimissioni del sindaco e il conseguente scioglimento del consiglio, un accesso ispettivo e la relazione conclusiva della Commissione. I ricorrenti contestano l’assenza dei presupposti, la genericità delle risultanze e la violazione delle garanzie procedimentali; le Amministrazioni resistenti eccepiscono il difetto di legittimazione attiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità. Il comma 11 dell’art. 143 TUEL prevede l’incandidabilità agli uffici elettivi per due turni successivi allo scioglimento, ove dichiarata con provvedimento definitivo: ciò radica negli amministratori un interesse di natura prognostica, che sostanzia la legittimazione al ricorso. Di converso, la posizione dei ricorrenti, ormai cessati dalla carica, non legittima alcuna pretesa di partecipazione procedimentale: il motivo sull’omessa comunicazione di avvio è respinto.

Sul merito, il Collegio ricostruisce l’art. 143, comma 1, TUEL, richiamando il consolidato orientamento secondo cui l’infiltrazione deve risultare da elementi concreti, univoci e rilevanti capaci di alterare la volontà degli organi e di comprometterne l’imparzialità (Cons. Stato, sez. III, n. 196 del 2016). Lo scioglimento è misura preventiva, non sanzionatoria (Corte cost. n. 103 del 1993), volta a tutelare l’amministrazione dalla pressione della criminalità organizzata (Cons. Stato, sez. III, n. 9149 del 2022); la discrezionalità statale nell’apprezzare i fatti è particolarmente ampia e può travalicare le responsabilità personali dei singoli amministratori (Cons. Stato, sez. III, n. 2793 del 2021).

La Corte passa in rassegna le risultanze della relazione: la variante al piano degli insediamenti produttivi, ove l’elemento trainante sarebbe stato il sostegno elettorale in cambio di utilità e dell’affidamento di appalti a ditte compiacenti; l’incarico di redazione del P.U.C. a una società il cui socio era stato destinatario di custodia cautelare; l’annullamento dell’aggiudicazione dei lavori del palazzetto dello sport, seguito da una nuova gara aggiudicata a un’ATI comprendente una società con provvedimenti interdittivi antimafia; la pavimentazione di via Roma, i servizi cimiteriali, la refezione scolastica, l’efficientamento energetico, la raccolta dei rifiuti, il servizio di tesoreria e di supporto ai tributi, il permesso di costruire e i lavori di metanizzazione.

Tali elementi circostanziati conducono al rigetto del terzo e quarto motivo, che censuravano l’adozione della misura su base probabilistica: la giurisprudenza amministrativa ne ammette il fondamento indiziario (Cons. Stato, sez. III, n. 758 del 2019). Richiamando la propria pronuncia (5 febbraio 2019, n. 1433), il Collegio ribadisce che gli elementi sintomatici vanno accertati nella loro realtà storica, con direzione univoca e idoneità a compromettere il regolare svolgimento delle funzioni dell’ente. Il ricorso è quindi respinto; la domanda risarcitoria, proposta oralmente in discussione finale, ne resta travolta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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