Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad (TAR Piemonte n. 765 del 31.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza è esperibile anche per l’esecuzione del giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, sezione lavoro, emessa nei confronti della pubblica amministrazione. Il rito di cui all’art. 114 cod. proc. amm. presuppone la notificazione del titolo in forma esecutiva e l’infruttuoso decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Accertata l’omessa ottemperanza, il giudice ordina all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro un termine e nomina sin d’ora un commissario ad acta per l’ipotesi di inerzia. La penalità di mora è determinata negli interessi legali su quanto dovuto, con decorrenza dalla notificazione della sentenza e fino all’adempimento o all’efficacia della nomina commissariale.

Il Fatto

Con separati ricorsi, poi riuniti, i ricorrenti hanno chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi su alcune sentenze del Tribunale Ordinario di Asti, Sezione Lavoro, con le quali era stato riconosciuto il diritto al pagamento di somme in favore di ciascuno di essi. Le sentenze erano state notificate in forma esecutiva al Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Decorso inutilmente il termine di sessanta giorni previsto dalla normativa per la formazione del titolo esecutivo nei confronti della pubblica amministrazione, gli interessati hanno proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Piemonte. L’amministrazione si è costituita opponendosi formalmente all’accoglimento.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preliminarmente disposto la riunione dei ricorsi, in applicazione del decreto presidenziale che, per i giudizi in materia di cosiddetta carta del docente, prevede la trattazione congiunta e la riunione in caso di esito omogeneo. La riunione opera ai soli fini della pronta redazione e pubblicazione del provvedimento e non incide sul contenuto delle singole decisioni.

Nel merito, il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti, anche di rito, della domanda di ottemperanza. La sentenza azionata è stata rilasciata in copia attestata conforme all’originale ai fini dell’art. 475 c.p.c. ed è stata notificata mediante posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il domicilio reale. Alla data di proposizione del ricorso era inoltre decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.

Non essendovi contestazione sull’omessa ottemperanza, il Tribunale ha ordinato all’amministrazione di dare esecuzione ai titoli entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, ha nominato sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, e ha onerato i ricorrenti di comunicargli il proprio codice fiscale entro sette giorni.

Quanto al compenso commissariale, essendo le funzioni affidate a un dipendente pubblico e connesse ai compiti istituzionali, esso è compreso in quello già percepito dall’amministrazione di appartenenza. Il Collegio ha poi accolto la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., determinandola nella misura degli interessi legali e individuando il dies a quo nella notificazione della sentenza e il dies ad quem nell’adempimento spontaneo o nel giorno da cui ha efficacia la nomina del commissario.

Le spese di lite, liquidate per ciascun ricorso indipendentemente dalla riunione, seguono la soccombenza e sono state ridotte in ragione della serialità della controversia e delle difficoltà operative dell’amministrazione, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Il Tribunale ha infine disposto la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei Conti per il Lazio per i profili di possibile danno erariale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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