Ottemperanza al giudicato e cessazione della materia del contendere per esecuzione parziale (TAR Piemonte n. 761 del 31.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta esecuzione del giudicato azionato, intervenuta dopo la proposizione del ricorso e in vista della camera di consiglio, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. per la parte ricorrente che ne abbia beneficato. L’esecuzione solo parziale e tardiva, tuttavia, non esonera l’amministrazione dalla condanna alle spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza virtuale. Per il residuo, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare esecuzione al titolo nel termine assegnato e, per l’ipotesi di inutile decorso, nomina sin d’ora il commissario ad acta. Sono fatti salvi la distrazione delle spese ex art. 93 cod. proc. civ. in favore del procuratore antistatario e la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti per gli accertamenti di competenza.

Il Fatto

Le ricorrenti, docenti, hanno proposto ricorso per l’ottemperanza a due sentenze del giudice del lavoro del Tribunale Civile di Torino, con le quali era stato accertato il loro diritto al beneficio economico annuo di € 500,00 tramite la Carta elettronica del docente e il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato al pagamento delle relative somme per gli anni scolastici di riferimento.

In vista della camera di consiglio, il difensore ha dato atto dell’avvenuta corresponsione delle somme in favore di una sola ricorrente, insistendo per l’accoglimento del ricorso limitatamente all’altra e chiedendo la condanna dell’amministrazione alle spese per tutte, anche in forza della soccombenza virtuale. Il Ministero si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che, per la ricorrente integralmente soddisfatta, è sopravvenuto il venir meno dell’interesse all’ottemperanza, con conseguente dichiarazione di cessazione della materia del contendere a norma dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm..

Per la posizione residua, il Tribunale ordina all’amministrazione di dare esecuzione al titolo azionato e di pagare le somme ivi liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione.

Il Collegio provvede sin d’ora alla nomina del commissario ad acta per l’ipotesi di inutile decorso del termine, individuandolo nel Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, affinché ponga in essere tutti gli atti necessari all’integrale attuazione delle statuizioni giudiziali.

Sul regime delle spese, il Tribunale rileva che l’amministrazione ha dato esecuzione al titolo solo parzialmente e dopo la proposizione del ricorso: da qui la condanna alle spese, liquidate in € 800,00 oltre accessori, con distrazione ex art. 93 cod. proc. civ. in favore del procuratore attoreo dichiaratosi antistatario, e con rifusione del contributo unificato alle condizioni di legge.

Infine, in considerazione dei profili di danno erariale potenzialmente connessi alla vicenda, il Collegio manda alla Segreteria di trasmettere il fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per gli accertamenti di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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