Annullamento d’ufficio oltre il termine e onere di motivazione dell’interesse pubblico (TAR Campania n. 4985 del 17.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di dodici mesi previsto dall’art. 21 nonies, comma 1, l. n. 241/1990 per l’annullamento d’ufficio dei provvedimenti amministrativi, inclusi quelli formatisi ai sensi dell’art. 20 della medesima legge, opera anche con riguardo all’annullamento degli effetti di una S.C.I.A. (o del silenzio assenso sulla stessa). Il superamento del termine è consentito solo nelle ipotesi di cui al comma 2-bis dell’art. 21 nonies, ossia per provvedimenti conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive false o mendaci, accertate con sentenza passata in giudicato solo per queste ultime, mentre la falsa rappresentazione dei fatti deve essere inequivocabilmente accertata dall’Amministrazione con i propri mezzi. In ogni caso, l’annullamento d’ufficio richiede una motivazione adeguata che dia conto della sussistenza di un concreto interesse pubblico e della valutazione comparativa con l’interesse del privato e con il suo affidamento, non essendo sufficiente il mero ripristino della legalità violata.
Il Fatto
Una società commerciale, esercente attività di tomaificio, aveva presentato una S.C.I.A. per il subentro nell’attività artigianale. Il Comune, dopo aver adottato un primo provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività e di annullamento degli effetti della S.C.I.A., aveva poi provveduto ad annullarlo in autotutela, determinando la cessazione della materia del contendere sul ricorso introduttivo.
Successivamente, il Comune aveva adottato un nuovo provvedimento, questa volta di annullamento in autotutela del silenzio assenso formatosi sulla S.C.I.A., oltre un anno dopo la sua presentazione, assumendo la falsità della documentazione prodotta a supporto dell’istanza. Avverso tale ultimo provvedimento la società aveva proposto ricorso per motivi aggiunti, deducendo la violazione degli artt. 3, 7 e 21 nonies, l. n. 241/1990, e la carenza di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente rigettato l’eccezione di inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti sollevata dal Comune, rilevando che l’impugnazione riguardava il provvedimento finale di annullamento del silenzio assenso e non già la comunicazione di avvio del procedimento, atto meramente endoprocedimentale.
Nel merito, il Collegio ha accolto il ricorso. In riferimento all’art. 21 nonies, comma 2-bis, l. n. 241/1990, ha richiamato l’orientamento giurisprudenziale, condiviso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 88 del 2025, secondo cui il superamento del termine di dodici mesi per l’annullamento d’ufficio è ammissibile solo in presenza di una falsa rappresentazione della realtà fattuale, oggettivamente verificabile e non opinabile, che abbia impedito all’Amministrazione un compiuto accertamento istruttorio. Nella specie, la relazione tecnica prodotta a supporto della S.C.I.A. dichiarava espressamente l’assenza di concessione edilizia e l’avvenuta presentazione di una domanda di condono, sicché non poteva configurarsi alcuna falsa rappresentazione.
La Corte ha inoltre evidenziato che il provvedimento impugnato risultava illegittimo anche per carenza di motivazione, non avendo l’Amministrazione operato alcuna valutazione comparativa tra l’interesse pubblico concreto all’annullamento e l’interesse del privato al mantenimento delle utilità derivanti dal provvedimento, con conseguente violazione dell’affidamento ingenerato. Il richiamo al mero ripristino della legalità violata e l’affermazione apodittica della falsità documentale non integravano, infatti, i presupposti sostanziali dell’autotutela. Assorbite le ulteriori censure, il provvedimento è stato annullato; la domanda risarcitoria proposta con il ricorso introduttivo è stata invece rigettata per difetto di prova dei giorni di effettiva sospensione dell’attività.
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Nota della Redazione
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