Ottemperanza al giudicato civile e nomina del commissario ad acta (TAR Piemonte n. 758 del 30.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di giudizio di ottemperanza, la domanda volta a ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario è ammissibile quando il titolo sia attestato conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 cod. proc. civ., come riformulato dall’art. 3, comma 34, d.lgs. n. 149/2022, che ha soppresso l’obbligo della spedizione in forma esecutiva, e sia stato notificato all’Amministrazione soccombente presso il domicilio reale. Il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, applicabile anche all’ottemperanza, deve essere decorso infruttuosamente. Accertata l’inerzia, il giudice ordina l’esecuzione e può nominare sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di protratta inottemperanza.

Il Fatto

La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza con cui il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero alla corresponsione di un importo pari a quattro mensilità di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi, a titolo di risarcimento del danno da abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato.

La sentenza azionata, pubblicata il 26.05.2025, era stata notificata il 04.06.2025 ed era passata in giudicato. L’Amministrazione intimata si è costituita con atto di mera costituzione formale, senza contestare l’inottemperanza. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito della camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in via preliminare la sussistenza dei presupposti, anche di rito, dell’azione. La sentenza azionata è stata attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 cod. proc. civ., nel testo risultante dalla riforma introdotta dall’art. 3, comma 34, d.lgs. n. 149/2022, in combinato disposto con l’art. 35, comma 8, del medesimo decreto, che ha abrogato la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva a decorrere dal 28.02.2023.

La notificazione è avvenuta a mezzo di posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il suo domicilio reale. Alla data di proposizione del ricorso era infruttuosamente decorso il termine di centoventi giorni stabilito dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 per l’avvio di azioni esecutive nei confronti dell’Amministrazione, termine ritenuto applicabile anche al giudizio di ottemperanza.

Non essendovi contestazione sull’omessa esecuzione del giudicato, il Tribunale ha ordinato all’Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza e di pagare le somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, ha nominato sin d’ora il commissario ad acta, individuato nel Capo di Gabinetto del Ministero, con facoltà di delega a dirigenti o funzionari della direzione competente.

Quanto al compenso commissariale, il Collegio ha osservato che le funzioni sono affidate a un dipendente pubblico e connesse ai relativi compiti istituzionali, con la conseguenza che il compenso deve ritenersi compreso in quello già percepito dall’Amministrazione di appartenenza.

Le spese processuali sono state poste a carico dell’Amministrazione intimata e liquidate con distrazione in favore dei procuratori antistatari, ridotte in ragione dell’obiettiva semplicità e della marcata serialità dell’attività difensiva. Il Collegio ha infine rilevato che l’inerzia accertata non è isolata, inserendosi in un contenzioso seriale, e ha disposto la trasmissione di copia della pronuncia alla Procura Regionale della Corte dei Conti del Lazio per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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