Ottemperanza: la dichiarazione di avvenuto pagamento dopo la notifica del ricorso comporta cessazione della materia del contendere e condanna alle spese per soccombenza virtuale (TAR Lombardia n. 3387 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, qualora l’amministrazione, dopo la notifica del ricorso, provveda al pagamento integrale delle somme dovute in esecuzione del giudicato, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, poiché la situazione sopravvenuta soddisfa in modo pieno ed irretrattabile l’interesse azionato, non residuando alcuna utilità alla pronuncia di merito. Tuttavia, la definizione del giudizio in rito non esime il giudice dal regolamentare le spese di lite, procedendo all’accertamento virtuale della fondatezza dell’originaria pretesa: se, in assenza della sopravvenienza satisfattiva, il ricorso sarebbe stato accolto, l’amministrazione è condannata alle spese, applicandosi il criterio della soccombenza virtuale, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Ai fini di tale accertamento, rilevano il passaggio in giudicato della sentenza azionata e la mancata ottemperanza nel termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996.
Il Fatto
Il ricorrente, difensore antistatario, proponeva due distinti ricorsi per l’ottemperanza avverso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, chiedendo l’esecuzione delle sentenze del Tribunale di Varese e del Tribunale di Como, sezioni Lavoro e Previdenza, che avevano disposto la condanna dell’amministrazione al pagamento delle spese legali, con distrazione in suo favore, per complessivi € 1.886,67 e € 1.905,31.
L’amministrazione si costituiva in entrambi i giudizi per resistere. Sulle sentenze azionate si formava il giudicato, come da attestazioni delle cancellerie. Successivamente, con atti del 17 giugno 2026, il ricorrente dichiarava l’avvenuto pagamento delle somme da parte del Ministero, insistendo per la condanna alle spese del giudizio di ottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente disposto la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 70 c.p.a., in ragione della connessione oggettiva e soggettiva, vertendo le domande sul medesimo petitum – l’ottemperanza alla statuizione di condanna dell’unica amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio distratte in favore del procuratore antistatario – ancorché riferite a titoli esecutivi diversi.
Nel merito, il Collegio ha rilevato che l’avvenuto pagamento integrale delle somme dovute, successivo all’instaurazione del giudizio, integra un’attività amministrativa integralmente satisfattiva dell’interesse azionato. Richiamando la giurisprudenza consolidata secondo cui è decisivo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto fatto valere (Cons. Stato, sez. V, n. 1390/2024), il Tribunale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ha proceduto all’accertamento virtuale della fondatezza dell’originaria pretesa, valutando se, in assenza della sopravvenienza, il ricorso sarebbe stato meritevole di accoglimento (Cons. Stato, sez. III, n. 5001/2022). Nel caso di specie, l’esito dell’accertamento è stato positivo: il soddisfacimento del credito era avvenuto solo dopo l’instaurazione del giudizio e sussistevano tutte le condizioni per l’accoglimento dei ricorsi, ossia il passaggio in giudicato delle sentenze, il rispetto del termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996 e la mancata ottemperanza.
In applicazione del criterio della soccombenza virtuale, le spese sono state poste a carico dell’amministrazione resistente e liquidate in misura pari ad euro 400,00, oltre accessori, tenuto conto della non particolare complessità della controversia, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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