Ottemperanza al giudicato civile del giudice del lavoro e poteri del commissario (TAR Piemonte n. 755 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato civile formatosi su sentenza del giudice del lavoro, il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo, stabilito dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996, è condizione necessaria per l’azione esecutiva in danno dell’Amministrazione, applicabile anche al rito di cui all’art. 114 c.p.a. Il titolo esecutivo è validamente costituito dalla sentenza attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c., come riformulato dall’art. 3, comma 34, D. Lgs. 149/2022, non essendo più necessaria la spedizione in forma esecutiva dal 28.02.2023. Accertata l’inerzia, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione e nomina sin d’ora il commissario ad acta; il relativo compenso è compreso in quello già percepito dall’Amministrazione di appartenenza quando il commissario sia un dipendente pubblico.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, ha proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro che aveva condannato il Ministero al pagamento, in suo favore, di una somma a titolo di retribuzione professionale docente, oltre interessi legali. La sentenza era stata notificata al Ministero e non era stata eseguita.
Il ricorrente ha quindi chiesto al TAR di ordinare all’Amministrazione il pagamento delle somme liquidate, in linea capitale e per interessi, e di nominare un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mera costituzione formale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato in via preliminare la sussistenza dei presupposti processuali dell’azione. Ha rilevato che la sentenza azionata è stata attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c. e notificata a mezzo posta elettronica certificata al Ministero presso il suo domicilio reale.
Ha poi accertato che, alla data di proposizione del ricorso, era infruttuosamente decorso il termine di 120 giorni dalla notifica previsto dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996. La riforma introdotta dal D. Lgs. 149/2022 ha abrogato, dal 28.02.2023, la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva. Non vi è contestazione sull’inerzia dell’Amministrazione.
Il Collegio ha pertanto ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza e di pagare le somme nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine ha nominato sin d’ora il commissario ad acta, individuato nel Capo di Gabinetto del Ministero, con facoltà di delega.
Quanto al compenso, il Collegio ha escluso la liquidazione di un ulteriore emolumento: le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico e sono connesse ai relativi compiti istituzionali, sicché il compenso resta assorbito in quello già percepito.
Le spese processuali sono state poste a carico del Ministero, con distrazione in favore dei procuratori antistatari e liquidazione ridotta in ragione dell’obiettiva semplicità e serialità dell’attività difensiva. Il Collegio ha infine disposto la trasmissione della pronuncia alla Procura Regionale della Corte dei Conti del Lazio, rilevando che l’inerzia dell’Amministrazione si inserisce in un contenzioso seriale per mancato riconoscimento della retribuzione professionale ai docenti a tempo determinato.
Nota della Redazione
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