Giudizio di ottemperanza a giudicato del giudice del lavoro su RPD (TAR Lombardia n. 738 del 16.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione che abbia dato esecuzione solo parziale al giudicato di condanna al pagamento di somme è tenuta a corrispondere anche gli interessi legali maturati dal dovuto al soddisfo, con decorrenza dal giorno della loro esigibilità. Il ricorso è in tal senso parzialmente improcedibile per la parte già eseguita e va accolto per il residuo, previa dichiarazione di inottemperanza. L’assegnazione di un termine per l’adempimento e la contestuale nomina del commissario ad acta, operante solo su istanza del creditore in caso di inutile decorso del termine, costituiscono strumenti necessari per assicurare l’effettività della tutela. La determinazione degli interessi non vincola l’Amministrazione al di fuori dei limiti di legge.

Il Fatto

La parte ricorrente ha agito con ricorso per ottemperanza per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Monza. Il titolo condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere la somma di euro 2.370,95 a titolo di Retribuzione Professionale Docenti.

La sentenza era passata in giudicato e notificata, ma l’Amministrazione non aveva soddisfatto la pretesa. La creditrice ha quindi chiesto a questo giudice di ordinare la conformazione al giudicato, di nominare un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia e di condannare l’intimato alle spese, con distrazione in favore dei patroni antistatari.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preso atto delle successive relazioni dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato e della memoria della parte ricorrente. Con il cedolino di settembre 2025 l’Amministrazione aveva dato esecuzione parziale al titolo.

Ne discende la parziale improcedibilità del ricorso per la parte ormai soddisfatta. Per il residuo, ovvero per gli interessi legali dal dovuto al soddisfo, il ricorso va accolto previa dichiarazione dell’inottemperanza dell’Ente resistente.

Il Collegio ha assegnato all’Amministrazione un termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione, se antecedente, per il pagamento degli interessi legali e di mora, degli oneri di registrazione e delle spese di esame, copia e notificazione. I conteggi prodotti dal creditore non sono vincolanti se non nei limiti degli artt. 1282 e segg. cod. civ. e delle ulteriori disposizioni applicabili.

Per il caso di inutile decorso del termine è stato nominato commissario ad acta il dirigente preposto alla Ragioneria Territoriale dello Stato competente. Questi assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza, provvedendo entro i successivi centoventi giorni all’adozione degli atti necessari, anche con variazioni di bilancio. Trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già preposto alla spesa per l’istruzione, non è dovuto alcun compenso.

Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della proposizione del ricorso, il Ministero è stato condannato alla rifusione, con liquidazione che tiene conto della natura stereotipata di tali controversie e con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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