Punteggio ISI 2015 cristallizzato alla data della domanda di contributo (TAR Piemonte n. 741 del 27.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di concessione dei contributi previsti dall’Avviso pubblico ISI 2015, il punteggio di ammissibilità attribuito al parametro della rischiosità dell’attività di impresa si determina con esclusivo riferimento alla situazione dichiarata e documentata alla data di presentazione della domanda. L’Amministrazione non può dichiarare inammissibile la domanda per il venir meno sopravvenuto di una voce di tariffa, non essendo previsto dall’avviso alcun obbligo di mantenimento sine die del requisito. Il venir meno successivo di un requisito determinante è disciplinato dall’art. 24 dell’avviso pubblico, che ne consente la revoca solo in presenza di fatti imputabili al richiedente e non sanabili. La pronuncia di condanna condizionata, subordinata all’esaurimento delle risorse stanziate, è inammissibile perché fondata su un pregiudizio futuro e incerto.

Il Fatto

Una società del settore automobilistico ha presentato domanda di ammissione al contributo per la rimozione della copertura di un’unità produttiva, nell’ambito della procedura incentivante indetta dall’INAIL per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. La domanda è stata collocata utilmente nell’elenco cronologico, con superamento della soglia minima di ammissibilità fissata dall’art. 11 dell’avviso pubblico.

Dopo l’annullamento giurisdizionale di un primo provvedimento di esclusione, l’INAIL ha comunicato un preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis l. n. 241/1990, rilevando che a partire dal marzo 2017 la ricorrente non superava più la soglia per la cessazione di una voce di tariffa, cui erano stati attribuiti 33 punti. La società ha replicato con osservazioni, senza ottenere un provvedimento conclusivo; ha quindi proposto ricorso avverso il silenzio inadempimento e, dopo la notificazione del provvedimento del 6 giugno 2025, ha impugnato anche quest’ultimo con motivi aggiunti, chiedendo il risarcimento del danno.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta la questione se il punteggio attribuito per il parametro della rischiosità dell’attività di impresa debba permanere anche dopo la presentazione della domanda. La risposta è negativa. L’avviso pubblico richiede espressamente la persistenza dei requisiti di ammissibilità solo dove lo prevede, come nel caso dell’art. 4, che li riferisce a condizioni soggettive e oggettive del destinatario e non al punteggio.

Il punteggio si determina, invece, in base ai parametri stabiliti negli allegati all’avviso, come chiarisce l’art. 11. La cessazione della voce di tariffa è avvenuta dopo la presentazione della domanda e, per come risulta, dopo l’ultimazione dei lavori. Ai fini dell’attribuzione del punteggio l’Amministrazione avrebbe dovuto considerare la situazione effettivamente esistente al momento della presentazione della domanda.

La linea difensiva dell’INAIL, secondo cui la cessazione del rischio renderebbe inutile la sovvenzione, è respinta: la bonifica dall’amianto consente di utilizzare in sicurezza la sede in cui è stata eliminata la fonte di pericolo. Neanche gli obblighi dell’art. 22 prevedono il mantenimento della tariffa relativa alla specifica lavorazione.

Quanto all’art. 24 dell’avviso, la revoca presuppone un inadempimento colpevole. Nel caso di specie la cessazione della voce di tariffa costituisce una legittima scelta imprenditoriale e non un fatto imputabile al richiedente. Il provvedimento impugnato è pertanto annullato, salva la riedizione del potere.

Le domande risarcitorie sono respinte: la condanna condizionata all’esaurimento delle risorse è inammissibile perché fondata su un pregiudizio futuro e incerto; quanto al danno da ritardo, non è verificabile che, in assenza dell’illegittimità, il potere avrebbe veicolato l’utilità sperata. Trattandosi di debito di valuta, in difetto di prova del maggior danno non spetta la rivalutazione monetaria. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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