Proscioglimento dalla ferma per superamento della licenza di convalescenza e prova documentale (TAR Lazio n. 15118 del 22.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di proscioglimento dalla ferma del militare volontario per superamento del periodo massimo di licenza straordinaria di convalescenza, il giudice amministrativo valuta il presupposto di fatto sulla base della documentazione in atti e non dell’allegazione del ricorrente, sì che il numero effettivo dei giorni di licenza fruiti prevale su quello prospettato dall’interessato. La violazione degli obblighi informativi e di correttezza gravanti sull’amministrazione, anche in forza della direttiva sullo stato giuridico dei volontari in ferma prefissata, non determina l’annullamento dell’atto quando il provvedimento risulta comunque vincolato, essendo ipotizzabile il superamento del limite anche mediante il previo godimento della licenza ordinaria residua (art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990). L’eventuale riconoscimento della causa di servizio, intervenuto dopo l’adozione dell’atto e non introdotto con rituale motivo, non integra illegittimità sopravvenuta del provvedimento, rilevando al più sul piano dell’autotutela.
Il Fatto
Il ricorrente, soldato volontario in ferma prefissata in servizio presso un reggimento interforze, dopo un incidente stradale occorsogli il 13 dicembre 2022 e dopo aver fruito di licenza straordinaria di convalescenza, è stato prosciolto dalla ferma e collocato in congedo illimitato con provvedimento ministeriale del 2 maggio 2023, notificato il 5 maggio 2023. L’amministrazione ha ritenuto superato il limite massimo della predetta licenza nel corso della ferma contratta, ai sensi degli artt. 956, comma 1, lett. b), 957, comma 1, lett. d), e 1503, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 66/2010.
Il militare ha impugnato l’atto davanti al TAR Lazio, sostenendo che l’amministrazione avrebbe dovuto informarlo, prima del superamento del limite, della possibilità di avvalersi del residuo periodo di licenza ordinaria, e che, ove ciò fosse avvenuto, egli non avrebbe superato il tetto dei 120 giorni. La difesa erariale ha replicato che i giorni di licenza straordinaria erano stati 136 e che il ricorrente avrebbe comunque ecceduto il limite anche con il previo utilizzo della licenza ordinaria residua.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rigetta anzitutto la richiesta di rinvio della trattazione, formulata in attesa della definizione dell’istanza di riconoscimento della causa di servizio. Richiamando Consiglio di Stato, V, 7 ottobre 2024, n. 8024, il Tribunale osserva che l’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. consente il differimento solo per situazioni eccezionali idonee a incidere sul diritto di difesa. Nella specie la richiesta non risponde a tale esigenza, ma all’attesa di una pronuncia amministrativa su un’istanza presentata dopo l’adozione dell’atto gravato e l’instaurazione del giudizio.
Il Tribunale esclude poi che il successivo riconoscimento della causa di servizio possa assumere rilievo demolitorio. L’art. 1503, comma 3, d.lgs. n. 66/2010 non era stato invocato con apposito motivo, né si era contestato il mancato avvio d’ufficio del relativo procedimento. Sul punto il Collegio richiama Tar Brescia, I, 17 ottobre 2022, n. 957, secondo cui il riconoscimento postumo dell’infermità non integra un’ipotesi di illegittimità sopravvenuta dell’atto di proscioglimento, restando al più materia di autotutela.
Nel merito, il ricorso è infondato. L’unico motivo si fonda sull’assunto che il previo godimento della licenza ordinaria avrebbe evitato il superamento del limite. La prospettazione è smentita dalla documentazione prodotta dall’amministrazione e non contestata, già valorizzata in sede cautelare con l’ordinanza Tar Lazio, I-bis, 21 luglio 2023, n. 4237: disponendo di dodici giorni di licenza ordinaria, il ricorrente avrebbe comunque superato i 120 giorni massimi, avendone fruiti 136.
Ne deriva l’irrilevanza della dedotta violazione degli obblighi informativi e procedurali, derivanti dalla direttiva sullo stato giuridico dei volontari in ferma prefissata. Il provvedimento costituisce esercizio vincolato del potere, con conseguente applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990. Il Tribunale esclude infine che il prolungamento della convalescenza sia stato suggerito o indotto dall’amministrazione: questa si è limitata a prendere atto delle certificazioni sanitarie rilasciate. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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