Ottemperanza al giudicato civile e commissario ad acta nel silenzio dell’Amministrazione (TAR Piemonte n. 739 del 27.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il titolo esecutivo giudiziale può essere rappresentato dalla sentenza dichiarata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c., non essendo più necessaria la spedizione in forma esecutiva a far data dal 28.02.2023 per effetto dell’art. 3, comma 34, D. Lgs. 149/2022, letto in combinato disposto con l’art. 35, comma 8, dello stesso decreto. Il termine dilatorio di 120 giorni stabilito dall’art. 14, comma 1, D.L. 669/1996 si applica anche all’azione di ottemperanza e deve essere infruttuosamente decorso alla data di proposizione del ricorso. Accertata l’inerzia dell’Amministrazione, va ordinata l’esecuzione del giudicato e va nominato sin d’ora il Commissario ad acta, con compenso da ritenersi compreso in quello già percepito dal dipendente pubblico incaricato. L’inerzia seriale giustifica la trasmissione degli atti alla Procura della Corte dei Conti.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Torino. Con tale pronuncia erano state liquidate in suo favore somme a titolo di capitale e interessi legali, in relazione al mancato riconoscimento della retribuzione professionale docenti a favore del personale educativo assunto con contratti a tempo determinato.
Il ricorrente ha chiesto l’ordine di pagamento all’Amministrazione resistente, con esclusione delle spese liquidate in favore dei procuratori antistatari, e la nomina immediata di un Commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito con atto di mera forma. La causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti di rito. La sentenza azionata è stata attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c. e notificata via PEC al Ministero soccombente presso il domicilio reale. Il giudice ha richiamato il combinato disposto dell’art. 3, comma 34, D. Lgs. 149/2022 e dell’art. 35, comma 8, che ha abrogato l’obbligo di spedizione del titolo in forma esecutiva dal 28.02.2023. La conforme all’originale è dunque idonea a integrare il titolo per l’ottemperanza.
Quanto al termine dilatorio, il Tribunale ha rilevato che alla data di proposizione del ricorso erano infruttuosamente decorsi i 120 giorni dalla notifica del titolo, termine stabilito dall’art. 14, comma 1, D.L. 669/1996 e applicabile anche al giudizio di ottemperanza.
Nel merito, non vi è contestazione sull’inerzia dell’Amministrazione. Il Collegio ha quindi ordinato l’esecuzione del giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione, nominando sin d’ora il Commissario ad acta nella persona del Capo di Gabinetto del Ministero, con facoltà di delega a dirigenti della Direzione generale competente.
Il Collegio ha precisato che, essendo le funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico e connesse ai compiti istituzionali, il relativo compenso deve ritenersi compreso in quello già stabilito e percepito dall’Amministrazione di appartenenza. Le spese sono poste a carico del Ministero, liquidate secondo i parametri del D.M. 55/2014, ridotti per l’obiettiva semplicità e la marcata serialità dell’attività difensiva.
Infine, il Tribunale ha rilevato il carattere seriale del contenzioso, con plurime condanne a carico dell’Erario rimaste inottemperate. Ha pertanto disposto la trasmissione di copia della pronuncia alla Procura della Corte dei Conti presso la Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio, per gli eventuali provvedimenti di competenza.
Nota della Redazione
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