Esclusione per grave violazione fiscale e false dichiarazioni in gara (TAR Piemonte n. 678 del 26.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di esclusione dalle gare pubbliche, la stazione appaltante deve escludere l’operatore economico che abbia commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi fiscali o contributivi, secondo le soglie dell’allegato II.10 al d.lgs. n. 36/2023. La gravità si valuta in relazione al valore dell’appalto, con soglia del 10 per cento e importo minimo di 35.000 euro. Trattandosi di causa di esclusione non automatica, l’esclusione non discende da una scelta di opportunità ma dall’accertamento tecnico della sussistenza della violazione grave. L’omessa o non veritiera comunicazione dei fatti rilevanti integra illecito professionale ai sensi dell’art. 98, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 36/2023, per il quale è sufficiente anche la mera negligenza, non richiedendosi l’intento fraudolento. La valutazione dell’affidabilità dell’operatore è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti. La segnalazione all’ANAC è atto endoprocedimentale privo di autonoma lesività e, come tale, non è autonomamente impugnabile.

Il Fatto

ANAS s.p.a. ha indetto una procedura negoziata per lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, con importo a base di gara di 553.000,00 euro e aggiudicazione al minor prezzo. La società ricorrente ha presentato offerta ed è risultata la migliore. Nel corso della verifica dei requisiti è emersa una violazione fiscale non definitivamente accertata. Dopo richieste di chiarimenti, la stazione appaltante ha escluso la società e ha disposto lo scorrimento della graduatoria, segnalando altresì la ricorrente all’ANAC.

La società ha impugnato l’esclusione, gli atti di gara e la segnalazione, chiedendo l’annullamento. L’istanza cautelare è stata respinta. All’udienza pubblica la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara inammissibile l’impugnazione della segnalazione all’ANAC. Si tratta di atto endoprocedimentale e prodromico, privo di autonomia lesiva, i cui eventuali vizi possono farsi valere solo in via derivata impugnando il provvedimento finale dell’Autorità di vigilanza.

Nel merito, il primo motivo è respinto. La disciplina dell’art. 95, comma 2, d.lgs. n. 36/2023 impone l’esclusione per le gravi violazioni fiscali non definitivamente accertate. L’allegato II.10 fissa la soglia di gravità al 10 per cento del valore dell’appalto, con importo minimo di 35.000 euro. Il Collegio richiama la relazione al nuovo Codice, che ha preferito l’espressione cause di esclusione non automatiche a quella di cause facoltative, proprio per escludere che la stazione appaltante possa discrezionalmente non disporre l’esclusione: il potere si sostanzia in una discrezionalità tecnica di accertamento della gravità.

Nel caso concreto la violazione, al netto di sanzioni e interessi, ammonta a 81.820,00 euro, superiore sia alla soglia del 10 per cento (55.300,00 euro) sia al minimo di legge. La stazione appaltante ha inoltre valutato l’effettiva affidabilità dell’operatore, il ribasso offerto, la mancata sospensione dell’atto impositivo e l’assenza delle condizioni di ottemperanza. Il comportamento non collaborativo della ricorrente, che ha prodotto solo il dispositivo dell’ordinanza tributaria e non la decisione integrale, corrobora il giudizio. Non rileva la successiva rateizzazione del debito, trattandosi di sopravvenienza irrilevante rispetto alla legittimità del provvedimento, da apprezzare con riferimento allo stato di fatto esistente al momento dell’emanazione.

Anche il secondo e terzo motivo sono infondati. La dichiarazione di non incorrere in alcuna causa di esclusione, contenuta nel modulo e nel DGUE, era non veritiera. L’omessa comunicazione integra l’illecito professionale di cui all’art. 98, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 36/2023, per il quale è sufficiente la negligenza, senza necessità di intento fraudolento. L’omissione ha privato la stazione appaltante di un elemento valutativo decisivo, idoneo a incidere sulla scelta. La valutazione di affidabilità rientra nell’ampia discrezionalità della stazione appaltante, sindacabile solo per manifesta illogicità. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna alle spese e compensazione nei confronti dell’ANAC.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *