Cessazione della materia del contendere per annullamento in autotutela dell’aggiudicazione (TAR Puglia n. 693 del 06.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere è pronunciata quando l’atto impugnato sia stato annullato in autotutela dalla stazione appaltante e la procedura di gara sia stata conseguentemente aggiudicata in favore della ricorrente. La costituzione in giudizio della resistente, intervenuta dopo l’annullamento e finalizzata al rigetto del ricorso, si pone in frontale contrasto con il comportamento stragiudiziale dall’amministrazione stessa tenuto e non può costituire ostacolo alla definizione in rito della controversia. La pronuncia di cessazione della materia del contendere prescinde da qualsiasi valutazione nel merito delle censure proposte e comporta la compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
La società ricorrente aveva impugnato la determinazione con cui l’Azienda Ospedaliera Universitaria “Policlinico Riuniti” di Foggia aveva ritenuto il prodotto offerto non conforme ai requisiti minimi, aggiudicando a un diverso operatore la fornitura di un analizzatore e del relativo materiale di consumo. Il ricorso era diretto avverso la determinazione di aggiudicazione e gli atti presupposti, tra cui le note con cui l’organo tecnico aveva dichiarato la non conformità delle caratteristiche tecniche dei prodotti offerti dalla ricorrente.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha dato atto che la ricorrente, con memoria depositata prima dell’udienza, aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere. L’aggiudicazione impugnata era stata infatti annullata in autotutela dall’amministrazione, che aveva conseguentemente aggiudicato la procedura in favore della stessa ricorrente.
La successiva costituzione dell’Azienda, con richiesta di rigetto del ricorso, è stata valutata dal Collegio come insuscettibile di ostacolare la pronuncia in rito. La difesa della resistente si poneva in frontale contrasto con l’autotutela già esercitata, rendendo priva di consistenza la domanda di rigetto nel merito.
Il Collegio ha pertanto ritenuto che nulla ostasse alla pronuncia richiesta, dichiarando la cessazione della materia del contendere e disponendo la compensazione delle spese, in ragione della peculiarità dell’esito della controversia.
Nota della Redazione
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