Rigetto della domanda di cittadinanza per condanne penali non ancora decennali (TAR Lazio n. 8209 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione costituisce esercizio di un potere ampiamente discrezionale, che si traduce in un apprezzamento di opportunità circa lo stabile inserimento dello straniero nella comunità nazionale. Il sindacato giurisdizionale su tale valutazione è di natura estrinseca e formale e non può estendersi al merito, ma si limita alla verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti e della logicità e ragionevolezza della motivazione. Le condanne penali riportate dall’istante, intervenute in data successiva al 2020 e non ancora decennali, costituiscono elemento legittimamente ostativo alla concessione della cittadinanza, ben potendo fondare un giudizio prognostico negativo circa l’ottimale inserimento del soggetto nel contesto sociale del paese ospitante.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, impugnava il provvedimento con cui il Ministero dell’Interno aveva respinto la sua domanda di concessione della cittadinanza italiana, basando il diniego sulla sussistenza di condanne penali per estorsione continuata in concorso, porto d’armi in concorso e lesione personale in concorso. L’istante deduceva l’illegittimità del provvedimento, chiedendone l’annullamento e la revoca, con conseguente concessione dello status di cittadino. Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio per resistere al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il TAR premette che il conferimento della cittadinanza è atto di natura concessoria, fondato su un potere valutativo dell’amministrazione circa il definitivo inserimento dell’istante nella comunità nazionale, come si evince dall’art. 9, comma 1, l. n. 91/1992, che attribuisce il relativo potere in termini di mera facoltà (“può” essere concessa). Tale potere si ricollega alla capacità giuridica speciale connessa allo status di cittadino, che comporta diritti politici ma anche doveri verso lo Stato-comunità, con implicazioni di ordine politico-amministrativo.
La pronuncia richiama i consolidati approdi giurisprudenziali in materia, secondo cui l’amministrazione è tenuta a verificare l’assenza di precedenti penali, la sussistenza di redditi sufficienti e una condotta di vita che esprima integrazione sociale e rispetto dei valori di convivenza civile. La concessione della cittadinanza, prosegue il Collegio, deve rappresentare la formalizzazione di una preesistente situazione di “cittadinanza sostanziale”, richiedendo un giudizio prognostico che escluda che il richiedente possa creare problemi all’ordine e alla sicurezza nazionale.
Il Collegio ribadisce quindi i limiti del sindacato giurisdizionale, che si esaurisce nel controllo del vizio di eccesso di potere nelle sue figure sintomatiche (inadeguatezza istruttoria, illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza, difetto di motivazione), senza poter sostituire la propria valutazione a quella ministeriale. Applicando tali coordinate al caso concreto, il TAR ritiene che il provvedimento impugnato sia immune dai vizi dedotti, avendo l’amministrazione legittimamente fondato il diniego sulle condanne penali oggetto della segnalazione ricevuta.
La domanda di cittadinanza risultava presentata nel 2018, mentre l’ultima condanna risaliva al 2014, quindi entro il decennio rilevante. Il Collegio ritiene che le condanne riportate fossero circostanze fattuali note e sufficienti a supportare il giudizio negativo, confermando la legittimità del diniego e respingendo il ricorso, pur segnalando la possibilità di presentare una nuova domanda una volta decorso il periodo senza ulteriori mende comportamentali. Le spese di lite sono compensate.
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Nota della Redazione
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