Ordine di demolizione vincolato anche se tardivo e in pendenza di condono (TAR Piemonte n. 664 del 25.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ingiunzione di demolizione di un immobile abusivo, adottata ai sensi dell’art. 31 del d.p.r. n. 380/2001, costituisce atto di natura vincolata, rigidamente ancorato al ricorrere dei presupposti di fatto e di diritto. Essa non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse, diverse da quelle inerenti al ripristino della legalità violata, che impongono la rimozione dell’abuso. Tale principio non ammette deroghe neppure quando l’ingiunzione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso. La pendenza di un giudizio di appello avverso il diniego di condono non rende illegittimo il provvedimento demolitorio, ove il procedimento di sanatoria sia già stato definito con il diniego. La mancata indicazione dell’area da acquisire in caso di inottemperanza non integra vizio di legittimità, potendo l’individuazione intervenire con separato atto.

Il Fatto

Il Comune di Asti, con ordinanza dirigenziale, ha ingiunto al ricorrente la demolizione di opere abusive in applicazione dell’art. 31 del d.p.r. n. 380/2001. Il provvedimento ha fatto seguito al diniego di condono edilizio espresso con determinazione dirigenziale.

L’interessato ha impugnato l’ordinanza davanti al TAR Piemonte deducendo la violazione della disciplina sul condono, il travisamento dei fatti, il difetto di istruttoria e di motivazione, la contraddittorietà e lo sviamento, oltre alla violazione dell’art. 31 del d.p.r. n. 380/2001. Si è costituito in giudizio il Comune di Asti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’assunto secondo cui l’ordinanza sarebbe illegittima perché notificata in pendenza di una domanda di condono. Il procedimento di sanatoria si era già concluso con il diniego del Comune prima dell’adozione del provvedimento impugnato. Nessun procedimento di sanatoria poteva quindi ritenersi pendente. Irrilevante è la circostanza che il Consiglio di Stato si sia pronunciato successivamente, confermando la legittimità del diniego.

Nessun pregio ha neppure la censura sul difetto di motivazione, che l’istante riteneva necessaria per la risalenza nel tempo dell’abuso. Il provvedimento di demolizione, per la sua natura vincolata, non richiede motivazione sulle ragioni di pubblico interesse ulteriori rispetto al ripristino della legittimità violata. Il principio, richiamato nelle Sezioni Unite del Consiglio di Stato n. 9 del 2017, non tollera deroghe neppure in caso di ingiunzione tardiva.

Quanto alla dedotta natura pertinenziale e modesta dei manufatti, il Tribunale rileva che si tratta di opere di considervoli dimensioni, con impatto significativo sul territorio, adibite a utilizzo permanente e realizzate in zona sottoposta a vincolo idrogeologico. Esse ricadono nella Tipologia 1 delle opere non conformi alla normativa urbanistica e non sono suscettibili di sanatoria, ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), della legge n. 326 del 2003.

Infine, il Collegio esclude che l’omessa indicazione dell’area da acquisire in caso di inottemperanza costituisca vizio di legittimità. Secondo l’orientamento richiamato (Cons. Stato, VII, n. 10126 del 2025), tale individuazione può intervenire con separato atto. Il ricorso è quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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