Revoca del visto per segnalazione SIS ostativa al reingresso (TAR Lombardia n. 1765 del 17.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La revoca del visto d’ingresso adottata dalla Polizia di Stato di frontiera è legittima quando si fonda su una segnalazione nel Sistema d’Informazione Schengen a fini di non ammissione, sopravvenuta al nulla osta al lavoro e al rilascio del visto stesso. La motivazione espressa mediante il modulo uniforme di cui all’Allegato VI del Regolamento CE n. 810/2009, con le caselle barrate, è idonea a dare conto dell’iter logico-giuridico dell’Amministrazione. Il personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti, addetto al valico di frontiera, integra la nozione di guardia di frontiera ai sensi dell’Allegato V del Regolamento (UE) 2016/399 e può sottoscrivere il provvedimento di respingimento sul modello uniforme.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, ha ottenuto il nulla osta al lavoro dallo Sportello Unico per l’Immigrazione in data 20.05.2024 e, il successivo 9.12.2024, il visto per motivi di lavoro subordinato dal Consolato italiano de Il Cairo. All’ingresso sul territorio nazionale gli è stata notificata la revoca del visto, motivata dalla presenza di una segnalazione SIS a suo carico “ai fini del rifiuto di ingresso in Italia”.

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Lombardia, articolando un unico motivo per violazione del Regolamento CE n. 810/2009, dell’art. 5, comma 8-bis, d.lgs. n. 286/1998, dell’art. 6-bis d.P.R. n. 394/1999 e della legge n. 241/1990, contestando il difetto di motivazione. Le amministrazioni intimate si sono costituite resistendo. L’istanza cautelare è stata respinta e il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 1690/2025, ha confermato la posizione evidenziando che la segnalazione SIS traeva origine da un decreto di espulsione del Prefetto di Varese del 30 maggio 2024, confermato con sentenza del Giudice di Pace n. 1656/2024.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso dando continuità alla posizione assunta in fase cautelare, in assenza di nuovi elementi. Sul primo ordine di censure, relativo ai poteri del Vice Sovraintendente che ha sottoscritto l’atto, il Tribunale richiama l’Allegato V del Regolamento (UE) 2016/399, che attribuisce l’esecuzione delle verifiche e l’adozione dei provvedimenti alla guardia di frontiera, definita come il pubblico ufficiale assegnato al valico che assolve compiti di controllo di frontiera.

Il sovrintendente addetto al valico aeroportuale rientra in tale nozione. L’art. 24-ter, comma 1, del d.P.R. n. 335/1982 attribuisce agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria; la norma precisa che tale personale svolge mansioni esecutive anche qualificate e complesse. Non vi sono ragioni, conclude il Tribunale, per precludere al sovrintendente la compilazione del modello uniforme nel respingimento dei cittadini di paesi terzi.

Quanto al difetto di motivazione, il provvedimento è adeguatamente motivato. L’art. 32, comma 2, del Regolamento CE n. 810/2009 prescrive che la decisione di rifiuto e i motivi siano notificati mediante il modulo uniforme dell’Allegato VI. Nella specie l’atto è stato redatto su modulo conforme e l’Amministrazione ha barrato le caselle indicando la presenza di una segnalazione SIS. La motivazione, pur resa con espressioni predefinite, è idonea a dare conto dell’iter seguito, secondo il richiamo a Cons. Stato, Sez. I, parere n. 2825 del 2019 e alla giurisprudenza amministrativa sul punto.

Nel modulo di respingimento è riportato che il ricorrente è stato segnalato per inammissibilità in area Schengen ai sensi degli artt. 24 e 25 del Regolamento UE 2018/1861, in seguito a espulsione emessa dal Prefetto di Varese il 30.05.2024 ed eseguita il 6.06.2024. Non rileva che il nulla osta sia stato validamente conseguito, poiché tra il suo rilascio e l’ottenimento del visto sono sopravvenuti il provvedimento di espulsione e la correlata segnalazione SIS, ostativi all’ingresso.

Il ricorso è quindi infondato e viene respinto, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio liquidate in euro 1.500, oltre IVA e accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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