Azione di accertamento a fini risarcitori dopo la scadenza della convenzione (TAR Piemonte n. 661 del 25.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Quando l’interesse all’annullamento è venuto meno per il decorso del periodo di affidamento, l’azione costitutiva si converte, su istanza di parte, in azione di accertamento dell’illegittimità dell’atto a fini risarcitori, ex art. 34, comma 3, cod. proc. amm., senza necessità di anticipare la domanda risarcitoria né di allegarne i presupposti. Nel merito, la sola illegittimità dell’atto non è sufficiente: occorre che il vizio dedotto sia idoneo a procurare un’utilità concreta, superando la prova di resistenza. Non è censurabile la clausola della lex specialis che attribuisce un punteggio all’esperienza maturata in relazione all’anno di fondazione, trattandosi di fattore che concorre a comporre il background di competenze tecniche ai sensi dell’art. 56, comma 3, d.lgs. n. 117/2017. Il vizio procedimentale dedotto è neutralizzato dalla sanatoria intervenuta con successiva deliberazione non impugnata.
Il Fatto
La Regione Piemonte ha approvato lo schema-tipo di accordo per il trasporto sanitario, articolato nell’allegato A (emergenza-urgenza) e nell’allegato B (trasporto interospedaliero programmato). Sulla base di tale disciplina, l’azienda sanitaria ha indetto, ai sensi degli artt. 56 e 57 del d.lgs. n. 117/2017, una procedura comparativa per l’affidamento in convenzione del servizio, suddivisa in quindici lotti funzionali.
Il contenzioso ha riguardato il lotto relativo al trasporto dei pazienti dializzati dei distretti 1, 8 e 9. Dopo la valutazione dei progetti, il punteggio tecnico assegnato all’ATS risultava superiore di sette punti rispetto a quello dell’associazione ricorrente, con conseguente mancata apertura della busta economica per superamento della soglia di sbarramento. L’associazione ha impugnato gli atti della procedura, contestando il punteggio premiale per gli anni di fondazione e la clausola di sbarramento, proponendo poi motivi aggiunti avverso il nuovo avviso di selezione.
La Motivazione della Corte
Il collegio ha anzitutto rilevato che l’azione di annullamento è divenuta improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse: il periodo biennale di affidamento in convenzione era ormai decorso, come riconosciuto dalla stessa ricorrente nella memoria conclusiva. La controversia si è quindi concentrata sulla domanda di accertamento dell’illegittimità degli atti a fini risarcitori, formulata ex art. 34, comma 3, cod. proc. amm..
Il Tribunale ha ricostruito l’istituto come una conversione dell’azione costitutiva in azione di mero accertamento, fondata su un principio di continenza logica: il petitum dell’annullamento contiene in sé, quale antecedente necessario, l’accertamento dell’illegittimità. Non è necessario anticipare la domanda risarcitoria né allegarne i presupposti, richiamando il principio espresso da Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 8 del 2022.
Nel merito, la domanda è stata respinta. Quanto al punteggio premiale per l’anno di fondazione, il collegio ha richiamato Tar Torino n. 719/2022, rilevando che l’esperienza maturata e l’organizzazione dei volontari costituiscono, per l’oggetto del servizio, fattori del background di competenze tecniche espressamente richiamati dall’art. 56, comma 3, d.lgs. n. 117/2017. La relativa valutazione non è dunque svincolabile dai criteri dell’offerta tecnica.
La censura sulla clausola di sbarramento e sulla mancata apertura della busta economica è stata invece dichiarata inammissibile per originaria carenza d’interesse, non avendo la ricorrente fornito la prova di resistenza. Anche attribuendo il punteggio economico massimo, il totale sarebbe rimasto inferiore a quello dell’ATS controinteressata. Il vizio dedotto non avrebbe quindi inciso sull’esito della graduatoria, risolvendosi il sindacato in un controllo meramente teorico, secondo l’insegnamento di TAR Lazio n. 8000 del 2025 e Cons. Stato n. 29 del 2024.
Il collegio ha infine osservato che la successiva deliberazione del Direttore Generale del 2023, non impugnata, ha approvato in sanatoria l’avviso di selezione, facendo venir meno anche sostanzialmente il vizio procedimentale dedotto nei motivi aggiunti. L’azione di accertamento è stata pertanto respinta, con compensazione delle spese in ragione della problematicità delle questioni.
Nota della Redazione
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